Scivolo pensionistico con la risoluzione consensuale
Utilizzabile anche durante la vigenza del blocco dei licenziamenti
Mentre si discute se, quando e come sarà rimosso il divieto di licenziamento, va considerato l’utilizzo di uno strumento alternativo, non traumatico e negoziato con il quale far fronte alle esigenze di riorganizzazione. Ci si riferisce al contratto di espansione, introdotto nel 2019 in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020, che aveva un suo antenato (per così dire) nel contratto di solidarietà espansiva introdotto nel 1984 e poi ridisciplinato, senza grande successo, nel 2015 dal Jobs act.
La legge di bilancio 2021, nell’estenderlo anche all’anno in corso, ha abbassato la soglia dimensionale per accedervi da mille a 500 dipendenti, consentendone peraltro l’utilizzo, solo per quanto attiene allo scivolo pensionistico, alle aziende con un organico almeno pari a 250 unità «calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un’unica finalità produttiva o di servizi».
Il contratto si stipula presso il ministero del Lavoro con le organizzazioni sindacali, a seguito della procedura di consultazione prevista per la Cigs. È uno strumento complesso, destinato ad aziende coinvolte in processi di riorganizzazione che richiedono una modifica delle competenze professionali in organico. Uno strumento che consente di far fronte a due fondamentali esigenze.
Da un lato il ricambio generazionale, con accompagnamento a pensione dei lavoratori più anziani e con l’inserimento di altri, portatori di nuove professionalità. Dall’altro la riqualificazione e formazione del personale in organico, attraverso un progetto sostenuto dalla possibilità di riduzione dell’orario di lavoro con intervento Cigs (riconducibile alla causale della riorganizzazione aziendale).
Quanto alla prima esigenza, è prevista l’assunzione di nuove professionalità a tempo indeterminato (anche in apprendistato professionalizzante), in linea con i piani di reindustrializzazione e riorganizzazione, per le quali si dovrà indicare numero, profili e programmazione temporale. Il numero non è prefissato per legge, e quindi può essere negoziato tra le parti.
Il contraltare alle assunzioni è uno scivolo pensionistico per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dalla decorrenza della pensione di vecchiaia (oggi a 67 anni) avendo già maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne).
Il meccanismo prevede il consenso del lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro (tramite accordi di non opposizione al licenziamento) e presuppone il diritto alla Naspi. Oggi quindi, vigente il blocco dei licenziamenti, l’unica possibilità di utilizzo è quella di far ricorso agli accordi sindacali che prevedono risoluzioni consensuali con Naspi (articolo 14 del Dl 104/2020 e successive modifiche).