Scontrini telematici, altro rinvio per il nuovo tracciato: debutto da ottobre 2021
Le Entrate posticipano il debutto previsto per il 1° aprile dopo la proroga dell’operazione precompilata Iva nel decreto Sostegni
Nuova proroga al 1° ottobre 2021 della data di avvio dell’utilizzo obbligatorio ed esclusivo del tracciato «Tipi dati per i corrispettivi» versione 7.0. Con il provvedimento 83884/2021, l’agenzia delle Entrate amplia nuovamente, rispetto alla decorrenza del 1° aprile 2021, il periodo di adeguamento dei registratori telematici tenendo conto, come indicato nella parte motiva dell’atto, non solo delle difficoltà conseguenti al perdurare della situazione emergenziale provocata dal Covid-19 ma anche della proroga disposta dal Dl Sostegni per la messa a disposizione delle bozze di registri Iva e liquidazioni periodiche a partire dalle operazioni Iva di luglio 2021, e della dichiarazione precompilata da quelle di gennaio 2022.
Le bozze di registri e Lipe devono essere redatte, oltre che sulla base dei dati delle fatture elettroniche transitate da Sdi e di quelli comunicati con l’esterometro, anche in ragione delle informazioni relative ai corrispettivi telematici memorizzati e trasmessi: ciò farebbe pensare alla possibilità concreta di un ulteriore slittamento dell’avvio del periodo sperimentale almeno ad ottobre 2021, quando sarà obbligatorio l’utilizzo del tracciato evoluto per i corrispettivi. Il nuovo tracciato contiene infatti una serie di novità che permettono una più puntuale ricostruzione delle operazioni realizzate dagli esercenti, assicurando una più corretta e completa elaborabilità dei dati, quali la suddivisione dei corrispettivi per aliquota Iva e per Natura delle operazioni quando le stesse siano non imponibili, l’indicazione della eventuale applicazione del meccanismo della ventilazione dei corrispettivi, la gestione dei corrispettivi non riscossi per cessioni di beni consegnati e al netto dei valori di resi ed annulli.
Il previsto differimento potrebbe arrivare addirittura a coprire tutto il periodo 2021 considerando che, a partire dalle operazioni Iva dal 1° gennaio 2022 in avanti, la comunicazione dei dati con clienti e fornitori esteri dovrà essere effettuata non più con cadenza trimestrale, come previsto oggi per l’esterometro, ma entro i 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione per le operazioni attive, il quindici del mese successivo in caso di fatturazione differita, e per quelle passive al massimo entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione dell’operazione stessa.
Solo con tale ultima decorrenza potrà dirsi effettivamente completo ed integrato il patrimonio informativo a disposizione dell’agenzia delle Entrate per predisporre registri, Lipe e dichiarazioni precompilate.
Alessandro Mastromatteo
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