Posticipato al 1° gennaio 2021, rispetto al prossimo 1° luglio 2020, l’avvio dell’obbligo generalizzato di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: così dispone l’articolo 140 del Dl 34/2020 (pubblicato in «Gazzetta Ufficiale» il 19 maggio)riconoscendo la moratoria delle sanzioni agli operatori a condizione che abbiano documentato le vendite, con gli strumenti e le modalità conosciute quali ricevute, scontrini e bollettari, provvedendo a trasmettere entro la fine del mese successivo i relativi dati avvalendosi delle procedure messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate.
La guida delle Entrate
Ulteriori differimenti e sospensioni degli adempimenti correlati all’invio dei corrispettivi telematici, compreso l’avvio della lotteria degli scontrini, rappresentano nei fatti alcune tra le misure contenute nel Dl 34/2020 che hanno potenzialmente un impatto notevole in termini di operatori riguardando di fatto tutte le attività commerciali ancora alle prese con la fase di riavvio post Covid-19. A tale riguardo, in data 20 maggio 2020 l’agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito web una Guida pratica, fornendo indicazioni circa le modalità di gestione dei corrispettivi non solo durante la fase di emergenza ma anche in quella successiva, tenendo conto delle sospensioni e delle proroghe degli invii dei corrispettivi telematici e suggerendo infine agli esercenti le soluzioni da adottare in caso di problemi in fase di trasmissione.
Durante l’emergenza
Nessuna comunicazione al fisco né alcuna attività sui registratori telematici andavano effettuate per quelle attività commerciali interessate dai provvedimenti di chiusura temporanea. Al termine della prima giornata di riapertura, analogamente a quanto già accade ordinariamente per riposi settimanali, ferie o malattia, sarà infatti lo stesso registratore telematico a certificare, in via automatica, l’assenza di corrispettivi memorizzati durante le giornate di chiusura. In via alternativa, comunque, l’esercente potrebbe avere cambiato lo stato da «In servizio» a «fuori servizio» utilizzando le apposite funzionalità di «cambio stato» presenti sul sito «Fatture e corrispettivi» alla pagina «Dettaglio dispositivo»: alla riapertura, tuttavia, non sarà necessario utilizzare tale procedura in quanto sarà lo stesso RT a comunicare automaticamente all’agenzia delle Entrate la variazione dello stato.
Analogamente, nessun adempimento dichiarativo circa la chiusura temporanea dell’esercizio è stato richiesto per i commercianti che ancora non fossero dotati di RT durante la fase transitoria
Fase transitoria
Per favorire inoltre il transito verso una gestione dei corrispettivi telematici esclusivamente con RT oppure utilizzando la procedura web «Documento commerciale online», abbandonando perciò del tutto le precedenti modalità di certificazione con rilascio di scontrini, ricevute fiscali e bollettari, tenuto conto delle difficoltà contingenti all’emergenza il periodo di moratoria, con disapplicazione delle sanzioni per i contribuenti che ancora non si siano adeguati alle nuove disposizioni, è stato prorogato al 31 dicembre 2020, rispetto al 30 giugno 2020, dall’articolo 140 del decreto rilancio.
La novità, introdotta attraverso una modifica dell’articolo 2, comma 6-ter, del Dlgs 127 del 2015, riguarda solamente gli operatori di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi è entrato a regime dal 1° gennaio 2020: la moratoria sanzionatoria, per questi soggetti, da semestrale, con scadenza prevista al prossimo 30 giugno 2020, viene quindi resa annuale. Per non incorrere in sanzioni occorre tuttavia inviare i dati dei corrispettivi, comunque documentati all’atto della vendita o della prestazione, entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione: la guida dell’agenzia delle Entrate precisa sul punto che, tenuto conto della sospensione degli adempimenti tributari durante la fase di emergenza, i corrispettivi giornalieri dei mesi di febbraio, marzo, aprile e maggio 2020 dovranno essere trasmessi, utilizzando il portale «Fatture e corrispettivi», entro il 30 giugno 2020. Nessuna riapertura dei termini invece per i contribuenti che, avendo dichiarato nel 2018 un volume d’affari di 400mila euro, avrebbero dovuto memorizzare e trasmettere i dati a partire dal 1° luglio 2019 salvo la possibilità di regolarizzare, senza sanzioni, avvalendosi per l’invio del maggior termine coincidente con la presentazione della dichiarazione Iva per il 2019, come riconosciuto dalla risoluzione n. 6/E del 10 febbraio 2020, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020 ma differito al 30 giugno 2020 in costanza dell’emergenza epidemiologica.
Sistema TS
Posticipato al 1° gennaio 2021, rispetto al 1° luglio 2020, dall’articolo 140 comma 2 del decreto rilancio, anche l’adeguamento dei registratori telematici per la trasmissione al Sistema TS (Tessera sanitaria), funzionale alla predisposizione della dichiarazione precompilata, dei dati dei corrispettivi da cessione di medicinali, presidi medici e prestazioni sanitarie.
Lotteria degli scontrini e precompilata Iva
Slittano di conseguenza al prossimo anno non solo l’avvio della lotteria degli scontrini ma anche, per le operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, il servizio di elaborazione delle bozze precompilate dei documenti Iva, ed in particolare dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021.

