Sui corrispettivi telematici moratoria sanzioni per il 2020
La misura per gli obbligati dallo scorso gennaio
Prorogata sino al 1° gennaio 2021 la moratoria sanzionatoria per i corrispettivi telematici e il termine di adeguamento degli RT per la trasmissione dei dati delle spese sanitarie esclusivamente al Sistema TS, con analogo slittamento dell’avvio della lotteria degli scontrini (si veda l’articolo nella pagina); rinviato, alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, il servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze precompilate dei documenti Iva; procedura automatizzata di liquidazione dell’imposta di bollo rimandata a partire dalle e-fatture inviate attraverso SdI dal 1° gennaio 2021. Questo il quadro delle proroghe degli adempimenti in materia di certificazione delle operazioni fiscalmente rilevanti che emerge dalle prime bozze del decreto-legge rilancio.
Il fattore che accomuna tutte queste misure è rintracciabile nell’emergenza epidemiologica Covid-19 la quale, nel portare alla chiusura di gran parte degli esercizi commerciali e al contenimento degli spostamenti non essenziali, ha conseguentemente limitato la distribuzione e l’attivazione di registratori telematici oltre a un ritardo nell’adozione del nuovo tracciato della e-fattura, utilizzabile in via facoltativa dal 1° ottobre 2020 e in via obbligatoria da gennaio 2021.
Per i primi sei mesi dalla data di avvio dell’obbligo di corrispettivi telematici, l’articolo 2, comma 6-ter del decreto legislativo 127 del 2015 riconosce la disapplicazione delle sanzioni per gli operatori che non sono stati in grado di dotarsi per tempo di un registratore telematico: durante il periodo di moratoria, possono infatti continuare a documentare le vendite rilasciando scontrini e ricevute fiscali, e liquidando l’imposta correttamente, dovendo comunque inviare i relativi dati entro la fine del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni utilizzando le procedure web messe a disposizione dall’agenzia delle Entrate. La proposta di modifica riguarda esclusivamente gli operatori per i quali l’obbligo è entrato a regime dal 1° gennaio 2020: la moratoria sanzionatoria, per questi soggetti, da semestrale, con scadenza prevista al 30 giugno, viene quindi resa annuale. Nessuna riapertura invece per i contribuenti che, avendo dichiarato nel 2018 un volume d’affari di 400.000 euro, avrebbero dovuto memorizzare e trasmettere i dati a partire dal 1° luglio 2019 salvo la possibilità di regolarizzare, senza sanzioni, avvalendosi per l’invio del maggior termine coincidente con la presentazione della dichiarazione Iva per il 2019, come riconosciuto dalla risoluzione 6/E del 10 febbraio 2020, inizialmente stabilito al 30 aprile 2020 ma differito al 30 giugno 2020 in costanza dell'emergenza epidemiologica.
Slitta al 1° gennaio 2021, rispetto all’originario 1° luglio 2020, il termine a decorrere dal quale i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS memorizzano e trasmettono in via telematica all’agenzia delle Entrate i dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri ai fini Iva esclusivamente mediante l’invio dei corrispettivi giornalieri al sistema tessera sanitaria.
Il rinvio della trasmissione dei dati dei corrispettivi e dell’utilizzo obbligatorio del nuovo tracciato dell’e-fattura hanno determinato, considerata la ritardata disponibilità delle relative informazioni, anche il rinvio a partire dalle operazioni Iva effettuate dal 1° gennaio 2021 del servizio di elaborazione, da parte dell’Agenzia delle entrate, delle bozze dei registri Iva acquisti e vendite, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione precompilata Iva, il cui primo rilascio si avrà nel 2022 con riguardo all’annualità 2021.
Slitta al 1° gennaio 2021, rispetto alla decorrenza originaria stabilita al 1° gennaio 2020, l’integrazione a cura dell'Agenzia delle entrate, tramite procedura automatizzata, dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio, laddove non ne sia stata annotato l’assolvimento.