Sdoganato il plafond intermittente: Iva flessibile per l’export abituale
L’esportatore abituale può comunicare al proprio fornitore la volontà di non avvalersi del plafond sull’Iva anche solo per alcune operazioni, senza per questo revocare del tutto la dichiarazione d’intento presentata. La conferma giunge dalle Entrate con la consulenza giuridica n. 954-6/2018 e offre lo spunto per riepilogare le differenti situazioni che si possono verificare nella pratica.
Le due vie
Dal 1° marzo 2017 gli operatori hanno due possibilità: chiedere l’applicazione della non imponibilità con la lettera d’intento per una sola operazione, non eccedente l’importo ivi specificato, oppure per una o più operazioni, ma sempre indicando il tetto massimo.
La soppressione della possibilità di “spendere” il plafond, senza evidenziarne l’importo, in un arco di tempo individuato, non ha necessariamente modificato le abitudini delle imprese. Infatti, come già evidenziato su queste pagine (si veda Il Sole 24 Ore del 27 gennaio 2017), nulla vieta d’indicare su ciascuna dichiarazione l’importo complessivo del plafond disponibile, senza quindi dover necessariamente “spalmare” l’ammontare disponibile sui vari fornitori, per poi agire per evitare lo splafonamento mediante revoche.
Dopo che si è emessa la lettera d’intento e provveduto all’invio telematico, potrebbe comunque verificarsi la necessità di “modificare” il plafond da utilizzare, in aumento o in diminuzione, oppure di revocare il documento.
Quando si vuole acquistare senz’Iva per un importo superiore a quello già comunicato, è necessario produrre e inviare una nuova dichiarazione, aggiuntiva rispetto alla precedente, con la quale si indica l’ulteriore ammontare di plafond da spendere (risoluzione 120/E/2016). Il fornitore dovrà quindi fare attenzione a indicare il riferimento alla lettera d’intento corretta in fattura, considerando che potrebbe anche accadere di dover inserire gli estremi di entrambe.
Al contrario, se l’esportatore vuole ridurre o revocare la lettera d’intento trasmessa non è necessario alcun invio telematico all’agenzia delle Entrate. Basterà una comunicazione in tal senso al fornitore, preferibilmente attraverso mezzi che attestino la “data certa”.
Il plafond a intermittenza
Ma i recenti chiarimenti delle Entrate vanno oltre. Infatti, è confermata la possibilità dell’utilizzo del plafond a “intermittenza”. Nella sostanza, il fornitore, dopo aver ricevuto e verificato la dichiarazione d’intento e la relativa ricevuta, può emettere fattura non imponibile, poi potrebbe fatturare con Iva e successivamente ritornare alla non imponibilità, ma sempre nel rispetto dell’ammontare complessivo comunicato e, comunque, su richiesta del cliente.
Si pensi, ad esempio, al caso dell’impresa che opera in diversi settori gestiti con tesorerie distinte: al fornitore comune ai diversi segmenti aziendali potrebbe essere chiesto di “utilizzare” la lettera d’intento solo per alcuni di tali settori, per un efficientamento delle risorse finanziarie. O ancora, all’impresa con diversi contratti col medesimo soggetto, la quale intende “spendere” il plafond solo in relazione ad alcuni di essi. Altra ipotesi potrebbe essere quella della triangolare in cui la prima vendita è già senza Iva.
Pertanto, in generale, il fornitore che riceve una lettera d’intento regolare è tenuto, da quel momento, a detassare le operazioni. Al contempo, però l’esportatore può chiedere che determinate operazioni (fosse anche la prima dopo l’invio del documento) siano fatturate con Iva, senza revocare la dichiarazione d’intento.
Altra situazione possibile è quella in cui la dichiarazione d’intento è consegnata al fornitore in un momento compreso tra la data in cui è stata emessa la fattura di acconto e la consegna dei beni. La fattura in acconto, per la quale l’esigibilità si manifesta anticipatamente rispetto alla ricezione della dichiarazione d’intento, è emessa con Iva. Il saldo, invece, viene certificato con fattura emessa alla consegna dei beni e, quindi, potrebbe essere legittimamente detassato. Da ciò deriva che un’unica operazione economica non sarebbe necessariamente soggetta al medesimo regime impositivo.
I chiarimenti delle Entrate possono essere considerati validi anche nell’ipotesi - meno comune - della lettera d’intento spesa sulla singola operazione. In questo caso, la dichiarazione è riferita a un’operazione individuata che potrebbe anche non corrispondere al primo acquisto dopo l’invio della dichiarazione d’intento.