Controlli e liti

Se c’è doppia pronuncia i coobbligati si avvalgono del precedente favorevole

Oltre alla pronuncia della Cgt Firenze 1/2/2023, sulla stessa questione c’era già stata una sentenza di segno opposto<br/>

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di Emanuele Mugnaini

In caso di doppia pronuncia sulla stessa questione prevale la prima e i coobbligati possono avvalersene. Così si è espressa la Cgt di Firenze con la sentenza 1/2/2023 (presidente Bocciolini, relatore Cristiani).

La questione, di natura squisitamente processuale, vedeva l’impugnazione di cartelle per imposte di registro e ipocatastali, emesse a seguito di pronuncia sfavorevole resa dalla Ctr della Toscana. Le parti eccepivano la nullità derivata degli atti di riscossione e domandavano altresì la sospensione del processo, per via della revocazione chiesta per la menzionata sentenza emessa dal collegio regionale. Revocazione motivata dal fatto che, sulla medesima questione, era intervenuto un precedente giudicato favorevole, nei confronti dei coobbligati in solido, da parte della medesima commissione.

I giudici fiorentini hanno accolto la domanda in base al principio della natura unitaria dell’obbligazione di pagamento, in virtù del quale non potevano che estendersi agli odierni ricorrenti gli effetti della prima pronuncia, con la quale la pretesa era stata annullata.

Oltre al principio enunciato dal collegio, si rinviene anche nell’articolo 1306 del Codice civile, invocato dai ricorrenti nell’ambito del processo tributario (Cassazione 26928/2022): la pronuncia resa tra il creditore e uno dei debitori in solido può essere opposta dagli altri debitori. Inoltre, il collegio richiama l’articolo 2909 del Codice civile, in cui è previsto che l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato, oltreché tra le parti, anche con nei confronti degli altri aventi causa. Principio attratto all’ambito tributario dalle Sezioni unite (13916/2006) con il cosiddetto «effetto espansivo del giudicato esterno»: qualora due giudizi abbiano a oggetto la medesima pretesa e uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l’accertamento così compiuto dal primo giudicante, su aspetti comuni ad entrambe le cause, preclude il riesame delle stesse questioni, in diritto o nel merito, accertate e risolte. Questo, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse oppure sia relativo a un differente periodo d’imposta.

Ultimo, ma non per importanza, è quello della litispendenza di cui all’articolo 39 del Codice di procedura civile – applicabile al rito tributario in virtù del rimando di cui all’articolo 1, comma 2 del Dlgs 546/92 – secondo il quale, se un stessa causa è proposta davanti a giudici diversi, quello successivamente adito, in qualunque stato e grado del processo, anche d’ufficio, deve disporre la cancellazione della causa (Cassazione 10672/2022). Questo per evitare il formarsi di contrasto tra giudicati. La norma richiamata, se applicata al caso di specie, avrebbe visto risolta la questione alla radice.

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