Controlli e liti

Se l’appello è inammissibile niente definizione delle liti

Per la Cassazione l’inammissibilità integra un’ipotesi di soccombenza processuale del contribuente

di Laura Ambrosi

Se il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività e l’appello rigettato, non si può accedere alla nuova definizione delle liti in Cassazione. A fornire questa indicazione, abbastanza scontata, è la Corte di cassazione con la sentenza 29343 depositata il 10 ottobre, che costituisce la prima pronuncia sulla definizione delle liti introdotta dalla legge 130/2022.

Nella specie, il contribuente aveva presentato istanza di sospensione del giudizio dichiarando di volersi avvalere della definizione.

Tuttavia, la Cassazione pur ritenendo sussistente il requisito cronologico della pendenza e quello di valore della lite (inferiore a 50mila euro), ha rilevato l’assenza dei requisiti previsti circa l’esito dei giudizi di merito. Infatti, nel primo grado il ricorso era stato dichiarato inammissibile in quanto tardivo, e in appello veniva confermata la decisione.

Secondo i giudici di legittimità il legislatore non ha distinto in alcun modo l’esito processuale dei giudizi di merito da quello sostanziale, poiché ha attribuito rilevanza solo alla soccombenza dell’amministrazione. Nella specie, anche la declaratoria di inammissibilità integra un’ipotesi di soccombenza processuale del contribuente rilevante ai fini dei requisiti richiesti per l’ammissione alla sanatoria.

Da qui la decisione di rigettare la richiesta di sospensione in quanto il procedimento non poteva rientrare tra quelli definibili in base alla legge 130 del 31 agosto 2022 essendo stata vittoriosa l’amministrazione in entrambi i gradi di merito.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 5 della legge 130/2022, sono definibili le controversie pendenti innanzi alla Cassazione per le quali l’agenzia delle Entrate risulti:

• integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, di valore non superiore a 100mila euro, con il pagamento del 5% del valore della lite;

• soccombente, in tutto o in parte, in uno dei gradi di merito, di valore non superiore a 50mila euro, con il pagamento del 20% del valore della lite.

Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali, l’Iva riscossa all’importazione e le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato. Da tener presente poi che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice di legittimità.

In merito alle modalità di presentazione dell’istanza di sospensione presso la Cassazione si segnala il comunicato del primo Presidente della Corte del 15 settembre 2022. In tale documento è stato chiarito che nei procedimenti civili in materia tributaria pendenti “definibili” l’istanza con cui il contribuente richiede la sospensione della controversia dichiarando di volersi avvalere della definizione, deve essere depositata con modalità telematica sulla piattaforma del processo civile telematico di Cassazione (articolo 221, comma 5, decreto legge 34/2020), ovvero, in subordine, in forma cartacea presso la Cancelleria della quinta sezione civile della Corte.

Sussistendo i requisiti previsti per potersi avvalere della definizione il processo viene sospeso fino al 16 gennaio 2023 (termine della domanda). Successivamente, in mancanza di istanza di trattazione presentata dalla parte interessata, entro i successivi due mesi, il processo viene dichiarato estinto. L’eventuale impugnazione del diniego alla definizione manifestato dall’agenzia delle Entrate (da notificarsi entro 30 giorni dalla presentazione via pec della domanda da parte del contribuente interessato) vale come istanza di trattazione.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©