Contabilità

Senza un intervento correttivo rischio-ingorgo per le imprese

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di Lorenzo PegorinGian Paolo Ranocchi

Bilanci 2016 a rischio ingorgo, generato dall’incognita fiscale sui nuovi principi contabili. Senza una norma di coordinamento che regoli compiutamente i riflessi fiscali delle novità sul bilancio introdotte dal decreto legislativo 139/2015 vi è, al momento, l’oggettiva impossibilità da parte degli operatori di determinare le relative imposte sul reddito da stanziare nei bilanci in chiusura.

E le conseguenze del ritardo sull’approvazione di questa norma cominciano in molti casi già a produrre i primi effetti negativi, in particolar modo nelle realtà più dimensionate dove vi è la necessità, in tempi rapidi, di addivenire già alla chiusura del bilancio dell’annualità appena trascorsa.

Il tutto con l’ulteriore aggravante che i ritardi legati alla predisposizione dei bilanci poi si riversano negativamente su tutto il calendario delle scadenze collegate con il bilancio.

Nel merito della questione si osserva che il decreto legislativo 139/2015 non ha fornito alcuna spiegazione su come debbano essere gestite sotto il profilo fiscale, le novità introdotte, ma si è limitato a stabilire un principio di carattere generale ( principio dell’invarianza di gettito), statuendo che dall’applicazione del decreto non sarebbero dovuti derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 11 del decreto legislativo 139/2015.)

Capire come tale previsione si debba coordinare sotto il profilo operativo, rimane, ad oggi ancora un rebus e tale incertezza si riverbera nell’impossibilità di poter stanziare le relative imposte in bilancio.

Del resto, in un sistema fiscale, che si regge, sul «principio di derivazione» dove le regole contabili sono il presupposto iniziale per la determinazione di Ires e Irap, è chiaro come le modifiche previste dalla riforma del bilancio comportano delle conseguenze spesso notevoli, anche sul versante fiscale.

Gli operatori che dovranno definire la fiscalità nel bilancio 2016, saranno chiamati a gestire, gli aspetti tributari derivanti dalle contabilizzazioni connesse con le nuove norme applicabili dal primo gennaio 2016, sia per quanto attiene alle scritture legate agli eventi verificatisi dopo tale data, sia, soprattutto, per la gestione degli effetti transitori necessari per adeguare i bilanci alla nuova disciplina.

In particolare, va evidenziato come non vi è certezza nemmeno sulla modalità con cui si dovranno declinare gli impatti delle modifiche su quelle norme fiscali strettamente connesse alle scritture e agli schemi di bilancio, quali, ad esempio, la determinazione del Rol e l’Ace (aiuto alla crescita economica), a cui si aggiungono le incognite legate alla corretta determinazione del valore delle produzione rilevante quale base imponibile ai fini Irap.

In un simile contesto è, quindi, chiaro come, ora più che mai vi è la necessità di approvare con urgenza la norma di raccordo che possa attentamente gestire questo delicato passaggio e che consenta di determinare le basi imponibili con maggiore certezza. Un ulteriore ritardo rischia, infatti, di essere difficilmente gestibile, specie nei contesti nei quali gli effetti delle nuove norme influenzano in modo rilevante la base imponibile fiscale dei bilanci in chiusura.

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