Senza registrazione l’acquisto istituzionale
Dal 1° ottobre 2021 si applicano le regole e gli adempimenti previsti ordinariamente per le imprese in linea con l’articolo 12 del Dl 34/2019 e il decreto Mef 21 giugno 2021
Dal 1° ottobre 2021, per le cessioni di beni effettuate ad operatori sammarinesi dagli enti non commerciali, pubblici e privati, si applicano le regole e gli adempimenti previsti ordinariamente per le imprese in linea con l’articolo 12 del Dl 34/2019 e il decreto Mef 21 giugno 2021. Invece l’articolo 16 del Dm, in merito agli acquisti istituzionali degli enti non commerciali, in possesso di partita Iva o meno, sostituisce gli articoli 17 e 21 del soppresso Dm 24 dicembre 1993.
1 Enti senza partita Iva. Questi soggetti, quando effettuano acquisti di beni da San Marino, devono assolvere l’Iva in Italia se il relativo ammontare nell’anno solare precedente o in corso supera il limite di 8mila euro ottenendo una specifica identificazione Iva. Per acquisti sotto il limite, l’imposta è assolta dal fornitore a San Marino salvo che l’ente opti per il pagamento in Italia, come per gli acquisti intracomunitari. Viene data dimostrazione dell’acquisto e del valore in evoluzione nell’anno con la presentazione telematica alle Entrate del modello Intra 13 (articolo 50, comma 4, Dl 331/1993).
2 Enti in possesso di partita Iva. Possono ricevere fatture con o senza addebito d’imposta. Nel primo caso registrano la fattura nella loro contabilità istituzionale; l’Iva è già stata pagata dal fornitore sammarinese al proprio Ufficio tributario (articoli 7 e 10 del decreto Mef) e se il cessionario è un soggetto split payment il regime non si applica.
Per acquisti senza addebito di Iva:
● risultanti da fatture elettroniche, entro la fine di ciascun mese, gli enti versano l’imposta dovuta e presentano telematicamente alle Entrate il modello Intra 12 (articolo 49, commi 1 e 2, Dl 331/1993);
● risultanti da fatture cartacee, oltre a quanto sopra, gli enti le annotano, entro il mese successivo a quello di ricevimento, in un registro apposito (articolo 47, comma 3, Dl 331/1993); si ritiene che possa essere utilizzato lo stesso registro degli acquisti intracomunitari e servizi esteri istituzionali ove istituito.
Per le fatture elettroniche l’annotazione nel registro non è richiesta, anche se può risultare opportuna ai fini del versamento Iva e presentazione del modello Intra 12 che comprende comunque i dati delle operazioni da fatture cartacee ed elettroniche. Se l’ente non riceve fattura deve provvedere alla regolarizzazione in autofatturazione (si ritiene facoltativamente cartacea o elettronica) entro i 30 giorni successivi ai quattro mesi dalla data di effettuazione dell’operazione con annotazione dell’autofattura per regolarizzazione e versamento dell’Iva. La regolarizzazione è richiesta anche in caso di ricevimento di fattura irregolare (articolo 6, comma 9-bis, del Dlgs 471/1997).
3 Elenchi riepilogativi delle operazioni. Gli elenchi degli acquisti e delle cessioni sono tenuti dall’agenzia delle Entrate e dall’Ufficio tributario di San Marino. Anche gli acquisti di beni da San Marino degli enti non commerciali non sono da inserire negli elenchi Intrastat confermando quanto previsto in precedenza.