Adempimenti

Sì al registro corrispettivi digitale

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di Alessandra Caputo e Gian Paolo Tosoni

I registri dei corrispettivi potranno essere tenuti con modalità elettroniche e stampati solo in caso di controllo come è già previsto per gli altri libri Iva. È questo il contenuto dell’emendamento 17.15 (testo 2) approvato dalla commissione Finanze del Senato nella conversione in legge del Dl 119/2018 che estende al registro dei corrispettivi le novità già in vigore per quelli delle fatture emesse e delle fatture ricevute.

Il collegato fiscale alla legge di Bilancio dello scorso anno (Dl 148/2017, articolo 19-octies, comma 6) aveva aggiunto il comma 4-quater nell’articolo 7 del DL 357/1994, prevedendo che la tenuta dei registri di cui agli articoli 23 (registro delle fatture emesse) e 25 (registro delle fatture ricevute) del Dpr 633/1972 con sistemi elettronici, si considera in ogni caso regolare anche in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge (ovvero entro il terzo mese successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi), se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati su sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi verificatori ed in loro presenza.

In sostanza, il legislatore ha previsto con tale norma l’obbligatorietà della trascrizione su registri cartacei solo in caso di specifica richiesta dagli organi di controllo in sede di verifica.

Tale possibilità viene ora riconosciuta anche con riferimento alla tenuta dei registri dei corrispettivi all’articolo 24 del decreto Iva a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.

La conservazione

Un altro emendamento approvato stabilisce poi che per il servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile agli operatori Iva dall’agenzia delle Entrate, il partner tecnologico Sogei non può avvalersi di soggetti terzi.

Precompilata Iva dal 2020

Tra gli altri emendamenti già approvati in commissione si segnala che, dalle operazioni Iva 2020 l’agenzia delle Entrate, sulla base dei dati acquisti con la fatturazione elettronica, metterà a disposizione dei soggetti passivi Iva le bozze dei registri Iva, delle liquidazioni periodiche, nonché della dichiarazione annuale. Nel caso in cui il soggetto passivo convalidi i dati dei registri Iva proposti dall’Agenzia, ovvero li integri, anche tramite di un intermediario abilitato, viene meno l’obbligo di tenuta di tali registri.

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