Imposte

Sigarette elettroniche, imposta ridotta da aprile a dicembre 2022. Tassate le bustine di nicotina

La legge di conversione del Milleproroghe prevede di congelare sino a fine anno l’aumento del 5% dell’imposta di consumo sulle e-cig. E introdurre il nuovo prelievo sulle «nicotine pouch» orali

La conversione del decreto Milleproroghe (articolo 3-novies del decreto legge 228/2021) riduce la misura dell’imposta di consumo sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, nel periodo che va da aprile a dicembre 2022. E infatti, la tassazione delle sigarette elettroniche viene ridotta al 15% e al 10% dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette dal 1° aprile 2022 fino al 31 dicembre 2022: si verifica, dunque, una sostanziale riduzione dell’imposizione che, originariamente, era fissata al 20% e al 15% per tutto il 2022.

Il “congelamento” della tassazione per quest’anno deve essere senz’altro accolto con favore: così facendo, vi è la possibilità di calmierare i prezzi al consumo, evitando gli originari aumenti che, ad oggi, determinerebbero uno svantaggio competitivo di tale settore.

I prodotti con nicotina (alternativi al tabacco)

Al contempo, l’articolo 3-novies introduce nel Dlgs 504/1995 (Testo unico accise) il nuovo articolo 62-quater-1. Tale ultima disposizione disciplina la nuova imposta di consumo sui prodotti che contengono nicotina: si assoggettano a un’imposta di 22 euro per chilogrammo i prodotti, diversi dai tabacchi lavorati sottoposti ad accisa, contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l’assorbimento di tale sostanza da parte dell’organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo.

Si tratta, in sostanza, dell’assoggettamento a imposizione di una nuova categoria di prodotti alternativi al tabacco: le cosiddette nicotine pouch, ovvero bustine di nicotina orali, che consentono di assorbire la sostanza senza alcuna combustione.

Se da un lato è apprezzabile la regolamentazione dell’imposizione, della vendita, della produzione e dell’approvvigionamento di questa nuova categoria di prodotti, dall’altro lato non pare che l’inserimento nel Milleproroghe sia corretto, perché si tratta di uno strumento legislativo volto a disciplinare delle tematiche urgenti e improrogabili.

Una simile “riforma” del settore avrebbe certamente meritato una maggiore attenzione e discussione tra le parti, coinvolgendo anche esperti, per introdurre una misura uniforme nell’ordinamento tributario italiano.

Del resto, è noto che l’imposizione dei prodotti alternativi al tabacco meriti delle riflessioni unitarie e omogenee: mancando una disciplina univoca a livello unionale, il rischio è che i singoli Stati membri adottino delle iniziative proprie contrastanti tra di loro.

Se da un lato il riconoscimento con il Milleproroghe di questa nuova categoria di prodotti permette di dare maggiore certezza al sistema e agli operatori, dall’altro è necessaria una azione uniforme a livello eurounitario, introducendo una definizione chiara e precisa di questi prodotti innovativi diversi da quelli tradizionali e prevedendo una tassazione che tenga conto delle peculiarità di tali articoli.

In conclusione, la prospettiva non potrà che essere quella di un’armonizzazione che nel futuro si renderà più marcata, al pari di quella già realizzata in altri settori sottoposti ad accisa a livello europeo, quale ad esempio quello energetico, i cui principi appaiono estremamente significativi in prospettiva de jure condendo, se applicati al comparto delle accise sui tabacchi.

Si pensi, ad esempio, al principio dell’equivalenza, ovvero all’imposizione di tributi sui prodotti considerati maggiormente nocivi per l’ambiente, che potrebbe essere mutuata con riferimento alla tassazione di prodotti potenzialmente meno dannosi per la salute.

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