Imposte

Sisma del 2016, rimborso del 60% per chi aveva versato le imposte

La sentenza 218/2/2021 della Ctp Ascoli riconosce parità di trattamento con chi si era avvalso della sospensione

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di Andrea Taglioni

Chi ha pagato deve avere gli stessi diritti di chi non lo ha fatto. È sulla base di tale principio che la riduzione del 60%, prevista a favore dei contribuenti del Centro Italia colpiti dagli eventi sismici del 2016, che non avevano effettuato nessun versamento, spetta anche a chi di tale sospensione non si è avvalso. I soggetti che hanno pagato gli importi ordinariamente dovuti hanno diritto, dunque, al rimborso del 60 per cento.

Con questa motivazione la sentenza 218/2/2021 della la Ctp Ascoli Piceno del 14 maggio ha accolto il ricorso del lavoratore dipendente che, avendo pagato per intero le imposte dell’anno 2017, aveva chiesto l’applicazione della norma di favore, prevista dall’articolo 8 del Dl 123/19, chiedendo il rimborso del 60 per cento.

Ma facciamo un passo indietro. All’interno delle misure introdotte a favore delle popolazioni delle regioni del Centro Italia colpite dagli eventi sismici il legislatore aveva previsto la possibilità, per coloro che risiedono nei Comuni terremotati, di richiedere al proprio sostituto d’imposta di non operare, per il periodo d’imposta 2017, le ritenute alla fonte previste dalla legge ma i cui importi, inizialmente, dovevano essere riversati in un’unica soluzione. Destinatari della sospensione erano tutti i percettori di redditi di lavoro dipendente, pubblici e privati e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

A distanza di tre anni, con il decreto Sisma (Dl 123/19) è stata introdotta una norma in base alla quale, coloro che avevano richiesto e beneficiato della sospensione del pagamento delle imposte, dovevano riversare soltanto il 40 per cento degli importi dovuti con la possibilità di rateizzarli in un massimo di 120 rate mensili.

È evidente che il mutato quadro normativo ha determinato un’evidente disparita di trattamento tra chi si è avvalso della sospensione, che può beneficiare della riduzione del 60% e il soggetto che, per i più svariati motivi, ha pagato l’intera imposta dovuta.

Per la Ctp, quindi, se si ammettesse che il contribuente che ha pagato tutte le imposte - tra l’altro sulla base delle disposizioni a suo tempo previste - non può avere lo stesso trattamento di colui che non ha versato, si paleserebbe un’ingiustificata disparità di trattamento in aperta violazione dei precetti costituzionali.

Di conseguenza i giudici, rifacendosi anche a un precedente giurisprudenziale (Cassazione 20641/2007) hanno ritenuto legittima, essendosi verificato un indebito pagamento, la richiesta di restituzione del 60 per cento degli importi interamente versati.

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