Imposte

Sismabonus acquisti al 110%, per la proroga non basta l’acconto tracciabile

Un interpello della Dre del Veneto spiega che la condizione dello sconto in fattura è essenziale per l’agevolazione più ricca

di Giuseppe Latour

Il pagamento dell’acconto attraverso uno strumento tracciabile, come un bonifico, non è sufficiente a rispettare i paletti imposti dalla legge per ottenere la proroga del sismabonus acquisti al 110% dal 30 giugno scorso fino alla fine del 2022. Serve, invece, lo sconto in fattura, con le modalità indicate dalla recente risoluzione 77/E. È la conclusione alla quale giunge un interpello inedito della Dre del Veneto (n. 907–1509/2022).

Il caso riguarda l’acquisto di un immobile che è stato oggetto di demolizione e ricostruzione, e che quindi può ottenere il sismabonus acquisti. La compravendita, però, non è avvenuta entro il 30 giugno, a causa di un ritardo nella consegna dei lavori, ma si svolgerà entro fine anno.

L’obiettivo del contribuente è agganciare la proroga che consente, dopo il 30 giugno, di ottenere il 110% (e non il sismabonus acquisti “ordinario” al 75-85%) per acquisti completati entro la fine dell’anno. La sua compravendita rispetta tutti i paletti indicati dalla legge, tranne uno: anziché pagare attraverso sconto in fattura, «sono stati versati acconti monetari, mediante modalità di pagamento tracciate». La domanda è se queste modalità siano sufficienti.

La risposta ricorda, anzitutto, che l’agevolazione riguarda l’acquisto di immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e ricostruzione di interi fabbricati) «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile».

Chi acquista ha diritto, fino al 31 dicembre 2024 a una detrazione pari al 75 o all’85%, a seconda del livello di miglioramento della sicurezza sismica della struttura. Per i rogiti completati entro il 30 giugno, invece, si ha diritto alla detrazione più vantaggiosa del 110 per cento.

Dopo questa data, e fino a fine 2022, è necessario rispettare una serie di paletti, entro il 30 giugno, per agganciare la proroga fino a fine anno. Alla data del 30 giugno è necessario che i contribuenti «abbiano sottoscritto un contratto preliminare di vendita dell’immobile
regolarmente registrato, che abbiano versato acconti mediante il meccanismo dello
sconto in fattura e maturato il relativo credito d’imposta, che abbiano ottenuto la dichiarazione di ultimazione dei lavori strutturali, che abbiano ottenuto il collaudo
degli stessi e l’attestazione del collaudatore statico che asseveri il raggiungimento della riduzione di rischio sismico e che l’immobile sia accatastato almeno in categoria F/4». In questi casi il rogito potrà essere stipulato entro fine 2022, ottenendo comunque il 110 per cento.

Detto questo, il pagamento tracciabile non basta per ottenere la proroga. Le norme fiscali, ricorda l’interpello, «devono intendersi di “stretta interpretazione’’ e, quindi, non suscettibili di integrazione ermeneutica trascendente i confini semantici del dato normativo espresso». Il requisito dello sconto in fattura, allora, è essenziale. «Nonostante il mancato rogito entro il 30 giugno 2022, si ritiene che i futuri acquirenti non potranno usufruire della predetta agevolazione, non essendo stata integrata una delle condizioni richieste (versamento di acconti mediante sconto in fattura)».

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