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Società benefit, al via le domande per il credito d’imposta

di Paolo Duranti

  • Quando Dalle ore 12 del 19 maggio 2022 alle 12 del 15 giugno 2022

  • Cosa scade Domanda di accesso al bonus per costituzione o trasformazione in società benefit

  • Per chi Imprese attive con sede in Italia e specifici requisiti

  • Come adempiere Istanza telematica con apposita procedura e modello Mise

1In sintesi

Sono infine operative le agevolazioni fiscali riconosciute – sotto forma di credito d’imposta – sulle spese sostenute per la costituzione o la trasformazione in società benefit. È giunto, infatti, a compimento il laborioso iter normativo che, avviatosi con il decreto Rilancio del 2020, è approdato nelle ultime norme regolamentari dettate dal Mise.

A decorrere dalle ore 12.00 di giovedì 19 maggio, in particolare, è possibile presentare l’istanza di accesso al credito d’imposta previsto nella misura del 50% dei costi di costituzione o trasformazione in società benefit di cui all’articolo 1, commi 376 e seguenti, della legge di Stabilità 2016.

La misura prevista dall’articolo 38-ter del decreto Rilancio è stata attuata dal Mise con il Dm del 12 novembre 2021, cui è seguita l’emanazione del decreto direttoriale del 4 maggio scorso.

2Le imprese interessate

Possono accedere al credito d’imposta le imprese che, a prescindere dalla dimensione, alla data di presentazione dell’istanza sono in possesso dei requisiti richiesti di regola per poter usufruire di agevolazioni fiscali (risultare regolarmente iscritte ed “attive” al Registro delle imprese; disporre di una sede, principale o secondaria, e svolgere un’attività economica in Italia; trovarsi nel pieno esercizio dei propri diritti e non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali; non essere destinatarie di sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lett. d), Dlgs 231/2001).

3I costi ammessi

Con una norma introdotta dall’articolo 19-bis, comma 1, lettera b), del decreto Sostegni bis, è previsto che tra i costi di costituzione o trasformazione ammessi al credito d'imposta sono ricompresi:
● le spese notarili;
● i costi relativi all’iscrizione nel Registro delle imprese;
● le spese inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza sostenute e direttamente destinate alla costituzione o alla trasformazione in società benefit.

Non sono invece ammesse le spese relative ad imposte e tasse, nonché l’Iva detraibile.

Per poter usufruire dell’agevolazione in commento, i costi devono essere sostenuti a decorrere dal 19 luglio 2020 al 31 dicembre 2021.

4L’utilizzo del beneficio fiscale

Il credito d’imposta è riconosciuto nel rispetto del «de minimis».

Inoltre, ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di 200mila euro, con le seguenti eccezioni per le quali vigono i seguenti limiti di spesa:
● settore del trasporto di merci su strada per conto terzi: 100mila euro;
● settore agricolo: 25mila euro;

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione secondo le regole ordinarie, di cui all’articolo 17, Dlgs 241/1997.

L’ammontare del credito d’imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l’importo concesso dal Ministero (vige infatti la regola che, qualora l’importo complessivo delle agevolazioni concedibili sia superiore all’ammontare totale delle risorse stanziate, il Ministero procederà al riparto in proporzione all’importo dell’agevolazione richiesto da ciascuna impresa), con il limite inderogabile di 10mila euro per ciascun soggetto.

Si tenga presente, infine, che l’agevolazione è cumulabile con altri aiuti, concessi anche a titolo di «de minimis».

5La procedura e gli adempimenti

L’accesso all’agevolazione è subordinato alla presentazione in via telematica di una domanda al Mise da parte del rappresentante legale dell’impresa o da un suo delegato; a tal fine dovrà essere adottata un’apposita procedura informatica – attraverso la Carta nazionale dei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), del Dlgs 82/2005 – che prevede anche l’utilizzo del modello approvato dal Mise con il Dm del 4 maggio scorso.

Come accennato, l’istanza – in regola con l’imposta di bollo di 16,00 euro - può essere presentata dalle ore 12.00 del 19 maggio 2022 alle ore 12.00 del 15 giugno 2022; l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina peraltro alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.Il beneficio de quo rientra infine nell’ambito applicativo degli obblighi di trasparenza previsti dall’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/2017 (c.d. legge Concorrenza); al riguardo, il Dm 12 novembre 2021 prescrive che il soggetto beneficiario rilasci la dichiarazione prevista dall’articolo 1, comma 125-quinquies, legge 124/2017 in sede di nota integrativa oppure, se tale documento non è obbligatorio, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Si tenga presente peraltro che il richiamato obbligo di trasparenza non si applica qualora nel periodo considerato l’ammontare di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10mila euro.

6La domanda: contenuto e allegati

L’istanza deve contenere i seguenti dati ed informazioni:
● l’attestazione circa il possesso dei requisiti di accesso all’agevolazione;
● i dati delle imprese con le quali esiste almeno una delle relazioni tali da configurarne l’appartenenza a una “impresa unica” ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento de minimis applicabile sulla base delle indicazioni dettate dal Dm 4 maggio 2022;
● i termini iniziale e finale del proprio esercizio finanziario, che deve coincidere con il periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non corrispondere all'anno solare;
v se il soggetto istante è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del Dm 115/2017;
● l’importo dell’agevolazione richiesta;
● i dati e le informazioni relative alle spese ammissibili.

Al riguardo si ricorda che sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dal 19 luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, la cui data di emissione della fattura è ricompresa in tale arco temporale e il relativo pagamento effettuato entro la data di presentazione dell’istanza.

L’istanza dev’essere accompagnata:
● dalla documentazione attestante la costituzione e/o la trasformazione in società benefit;
● dai titoli di spesa, esclusivamente in formato elettronico.

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