Società sportive dilettantistiche esenti da bollo anche su ricevute ed estratti conto
Esenzione dall'imposta di bollo “a maglie larghe” anche per gli atti delle società sportive dilettantistiche. Questo quanto emerge nella risposta dell’agenzia delle Entrate pubblicata ieri, 30 agosto (la n. 361/2019).
L’amministrazione finanziaria risponde a due quesiti, posti da una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro e riconosciuta dal Coni. Il contribuente chiede se siano esenti dall’imposta di bollo (ex articolo 27-bis della Tabella, allegato B al Dpr 642/1972) anche le ricevute emesse a fronte dell’incasso di corrispettivi per i servizi erogati agli associati/tesserati nonché gli estratti conto corrente.
L’agenzia delle Entrate, sul punto, accogliendo l’orientamento esposto dal contribuente, dà risposta positiva ad entrambi i quesiti, muovendo da una lettura estensiva della norma di riferimento.
In particolare, viene evidenziato che l’esenzione, prevista dal citato articolo 27-bis, per gli atti richiesti o posti in essere da Onlus, federazioni sportive, enti di promozione sportiva e associazioni sportive, a decorrere dal 1° gennaio 2019, è stata estesa anche alle società sportive dilettantistiche, riconosciute dal Coni.
Con riguardo al primo quesito, correttamente, quindi, l’amministrazione finanziaria ha ritenuto di poter ricondurre le ricevute per l’incasso di corrispettivi specifici nell’ambito di applicazione dell’esenzione dall’imposta di bollo. Si tratta, infatti, di atti annoverabili nell’alveo dell’articolo 27-bis, in quanto le ricevute rappresentano un documento idoneo a certificare il corrispettivo incassato a fronte di un servizio reso.
Ad analoga conclusione giunge l’Agenzia anche per gli estratti conto che possono beneficiare dell’esenzione in esame in quanto documenti contenenti informazioni in ordine alla gestione finanziaria del conto corrente. In questo modo, fornendo un’ampia lettura della norma, viene ricompreso di fatto qualsiasi atto o documento posto in essere dagli enti beneficiari.
Un’interpretazione estensiva, questa, che si pone in linea con le novità introdotte dalla riforma del Terzo settore che, nell’ambito della generale riorganizzazione della disciplina fiscale e civilistica degli enti non profit, ha ridefinito anche l’esenzione dall’imposta di bollo.
Anche per gli enti del Terzo settore, infatti, l’articolo 82 del Dlgs 117/2017 ha previsto un’esenzione generalizzata per qualsiasi atto e documento posto in essere/richiesto dall’ente ivi incluse fatture e estratti conto corrente (si veda Telefisco 2018).