Controlli e liti

Solo i dati del bilancio rilevano per quantificazioni tributarie

di Roberto Bianchi

Le risultanze del bilancio civilistico sono destinate a rilevare anche ai fini delle quantificazioni tributarie, salvo che non venga dimostrato che le medesime contravvengono ai postulati di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa, statuiti dal codice civile.
Pertanto, esclusivamente le risultanze del bilancio, ivi compresi i criteri utilizzati per la valutazione delle merci, acquisiscono rilevanza ai fini tributari e, di conseguenza, solo ciò che promana dal bilancio dispone delle prerogative necessarie per una corretta comprensione di ciò che nello stesso è stato rappresentato.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso la sentenza 21809/2018 .

I fatti

Una Srl ha presentato ricorso per Cassazione di una sentenza della Ctr del Lazio che ha rigettato il ricorso proposto dalla società avverso l’avviso di accertamento con il quale erano stati quantificati maggiori redditi ai sensi dell’articolo 37 bis, Dpr 600/1973.
Il giudice di appello ha premesso che, con l’atto impugnato, l’Ufficio ha contestato la sottovalutazione delle merci in magazzino poiché la società contribuente ha omesso di inserire, nella nota integrativa al bilancio e nei verbali delle assemblee, qualsivoglia indicazione e motivazione della minore valutazione delle rimanenze finali, circostanza che ha legittimato l’esclusione di tale valutazione dalle risultanze contabili e fiscali determinate dall’Ufficio, sebbene fosse stata accertata una limitata presenza di merce scaduta o in scadenza.
Avverso la suddetta pronuncia la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione lamentando il fatto che la mancata indicazione nel bilancio di esercizio della intervenuta svalutazione del valore delle merci, nonché, eventualmente, nella nota integrativa, sarebbe stata superata dalla successiva comunicazione, dalla stessa eseguita, in ottemperanza a quanto disposto dal comma 6, articolo 110 del Dpr 917/1986.

La decisione della Cassazione

A parere del Collegio di legittimità la menzionata linea difensiva non è condivisibile in quanto il comma 6, articolo 110 del Tuir prevede che «In caso di mutamento totale o parziale dei criteri di valutazione adottati nei precedenti esercizi il contribuente deve darne comunicazione all’agenzia delle Entrate nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato».
La norma presuppone l’avvenuta modifica dei criteri di valutazione e prevede, di conseguenza, un obbligo di comunicazione alla quale non può essere attribuita valenza sostitutiva della necessaria specifica indicazione, in sede di redazione del bilancio e della nota integrativa, dei criteri di valutazione secondo quanto previsto dall’articolo 2426 del Codice civile nonché, eventualmente, dei differenti criteri seguiti in considerazione della ritenuta riduzione del valore delle merci in rimanenza.
A tale riguardo la Corte Suprema ha precisato che le risultanze del bilancio civilistico sono destinate a valere anche ai fini delle determinazioni fiscali, a meno che non venga dimostrato che le stesse contrastano “con i principi di corretta e veritiera rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica dell’impresa stabiliti dal codice civile” (Cass. sent. n. 23608/2011), in tal modo ponendo in specifico rilievo che solo le risultanze del bilancio, ivi compresi i criteri indicati per la valutazione delle merci, debitamente approvati, assumono significato ai fini fiscali, costituendo pertanto, quanto risultante dal bilancio (se regolarmente redatto) presupposto necessario ai fini della giusta considerazione di quanto in esso rappresentato.
Sotto tale profilo, pertanto, non è possibile ritenere che la comunicazione, richiamata dalla ricorrente, acquisisca valore al fine della corretta individuazione dei criteri di valutazione delle merci, non essendo stata la stessa preceduta dalla puntuale indicazione nel bilancio e nella nota integrativa, debitamente approvati dall’assemblea dei soci.

Cassazione, sezione tributaria, sentenza 21809 del 7 settembre 2018

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