Adempimenti

Solo le domande per contributi oltre 150mila euro si inviano con la Pec

di Alessandro Sacrestano

La richiesta di accesso al Fondo perduto - previsto dall’articolo 25 del Dl 34/2020 - presenta tempi e modalità di invio strettamente contingentati che, tra l’altro, si articolano in più casi lungo un doppio binario.

Il termine di presentazione
La prima differenza interessa il termine di presentazione. La domanda potrà ordinariamente presentarsi nel range temporale compreso fra il 15 giugno e il 13 agosto 2020. Tuttavia, nel caso in cui l’istanza sia presentata dall’erede di un soggetto deceduto, i tempi si dilatano: si parte il 25 giugno per arrivare non oltre il 24 agosto. In tal caso, se il richiedente ha attivato una partita Iva per proseguire l’attività del defunto, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella «Erede che prosegue l’attività del de cuius» e indicare, nell’apposito campo, il codice fiscale del defunto.

Le modalità di invio
Altra dicotomia è rinvenibile nelle modalità di invio della domanda. Nella generalità dei casi, ci si dovrà avvalere di uno dei canali telematici dell’agenzia delle Entrate o del servizio web del portale «Fatture e corrispettivi» del sito internet dell’Agenzia stessa. In ognuno di questi casi sarà possibile trasmettere l’istanza anche tramite un intermediario, cui sia stata conferita anche una delega per la sola trasmissione della domanda.

Nel modulo di domanda, a tale scopo, è presente nel frontespizio un apposito riquadro che consente all’intermediario di rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorio attestante il ricevimento della delega.

Diversamente da quanto sopra, se il contributo da richiedere supera la soglia dei 150mila euro e, quindi, necessita di essere accompagnato dalle dichiarazioni da rendersi, ai sensi della normativa antimafia, da parte del soggetto richiedente, anche individuando i soggetti di cui all’articolo 85 del decreto legislativo 159/11, la domanda dovrà predisporsi in formato pdf che andrà poi firmata digitalmente dal solo soggetto richiedente e inviata a mezzo Pec all’indirizzo istanza-CFP150milaeuro@pec.agenziaentrate.it.

In particolare, il richiedente dovrà autocertificare, alternativamente:

di essere iscritto negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (per le categorie di operatori economici ivi previste);

di non trovarsi nelle condizioni ostative di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché che nel presente quadro sono indicati i codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all’articolo 85 del decreto legislativo n. 159 del 2011 e che gli stessi soggetti non si trovano nelle condizioni ostative di cui al medesimo articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

Solo le istanze con contributo superiore a 150mila euro potranno essere presentate via Pec. Pertanto, le istanze presentate all’indirizzo di posta elettronica con un importo calcolato del contributo inferiore a 150mila euro, o con contributo superiore ma prive di autocertificazione o non firmate digitalmente non saranno accettate.

La rinuncia
Una volta inoltrate, si potrà rettificare (ma sempre entro i termini ordinari di invio) o rinunciare alle domande presentate. La rinuncia potrà essere presentata anche per le istanze già accolte.

La rinuncia riguarda sempre il totale del contributo e può essere trasmessa anche oltre i 60 giorni previsti per la presentazione dell’istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato). Qualora la rinuncia sia trasmessa prima dell’emissione della ricevuta di accoglimento dell’istanza, è possibile inviare una nuova istanza entro il termine di scadenza previsto.

Come per le istanze, anche le rettifiche e le rinunce possono essere inviate tramite intermediari e, nel caso di domande di contributo superiore a 150mila euro, a mezzo Pec dopo averle firmate digitalmente.

Le ricevute
Accolte le istanze, l’agenzia delle Entrate rilascia una prima ricevuta che ne attesta la ricezione o lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Nei successivi 7 giorni lavorativi, poi, rilascia una seconda ricevuta che o attesta l’accoglimento dell’istanza o lo scarto, spiegando i motivi del rigetto.

Tutte le ricevute sono messe a disposizione del richiedente nell’area riservata del sito dell’Agenzia sul portale «Fatture e corrispettivi».

Oltre a ciò, comunque, l’amministrazione finanziaria trasmette tutte le informazioni al richiedente anche mediante Pec spedendole all’indirizzo presente nell’indice nazionale degli indirizzi Pec delle imprese e dei professionisti (Ini-Pec) istituito presso il ministero dello Sviluppo economico.

Ricevuto l’accoglimento dell’istanza, al richiedente sarà erogato il contributo mediante accredito sull’Iban indicato in domanda. Può essere un Iban identificativo di un conto corrente, bancario o postale, intestato o cointestato al soggetto richiedente.

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