Adempimenti

Solo il regime forfettario evita gli indicatori sintetici agli enti non commerciali

Per la circolare 16/E gli Isa solo obbligatori per i soggetti del Terzo settore che svolgono attività d’impresa

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di Ilaria Ioannone e Gabriele Sepio

Enti non commerciali esclusi dagli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) solo se in regime forfettario. Questo uno dei chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la circolare n. 16/E pubblicata martedì 16 giugno. La circolare, in attesa della piena operatività della riforma del Terzo settore, detta i criteri a cui gli enti non profit dovranno essere assoggettati.

In questa fase, come precisato nella circolare, scatta l’obbligo di compilazione dei nuovi indici di affidabilità per tutti gli enti non commerciali che svolgono attività di impresa ad eccezione di quelli che determinano il reddito con criteri forfettari, ivi inclusi gli enti che fruiscono del regime agevolato previsto dalla legge 398/91 (cioè bande, pro loco, associazioni sportive dilettantistiche). Esonero che, per tale categoria di soggetti, resterà in vigore fino alla definitiva operatività dei nuovi regimi introdotti con la riforma del terzo settore.

Esclusione automatica per gli Ets con la riforma
Con la piena operatività della riforma del Terzo settore, invece, gli enti che decideranno di assumere la qualifica di Enti del terzo settore (Ets), saranno automaticamente esclusi dall'applicazione degli Isa laddove optino per la determinazione forfetaria del reddito.

Più in particolare l'esenzione riguarderà gli enti del terzo settore non commerciali che applicheranno i coefficienti di redditività previsti dall’articolo 80 del Codice del terzo settore nonché le organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi non superiori a 130mila euro che opteranno per il regime forfettario di cui all'articoo 86 del Codice stesso. In questo caso, l'esenzione dovrebbe scattare a prescindere dalla natura dell'attività svolta e, quindi, anche nel caso in cui l'ente svolga in prevalenza attività commerciale.

Esonerate dagli Isa anche le imprese sociali (articolo 18 del Dlgs 112/2017) per le quali la riforma prevede uno specifico regime fiscale agevolativo con defiscalizzazione degli utili reinvestiti nell'attività di interesse generale.

Analogo trattamento dovrebbe riguardare anche per le cooperative sociali che, con la riforma, vengono inquadrate come imprese sociali di diritto. Escluse le coop che operano esclusivamente in favore di soci o utenti mentre quelle a mutualità prevalente saranno soggette agli adempimenti Isa per le attività svolte in via non esclusiva.

Regole attuali valide ancora per l’annualità 2019
Il regime di esclusione dall’applicazione degli Isa, previsto per gli Ets, tuttavia, scatterà solo una volta ottenuto il placet dalla Ue nuove misure fiscali introdotte dalla riforma del terzo settore. Pertanto, tale obbligo permarrà anche per il 2019, tenuto conto che le misure fiscali che prevedono le specifiche esclusioni dagli Isa si renderanno applicabili solo a far tempo dal periodo di imposta successivo all’autorizzazione della Commissione europea.

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