Sospensione ammortamenti estesa anche ai bilanci 2023
Riproposta la misura per arginare gli effetti Covid e guerra in Ucraina. Salta però la deroga al presupposto della continuità aziendale
Sospensione degli ammortamenti possibile anche nei bilanci 2023. L’articolo 3, comma 8, del decreto Milleproroghe (decreto legge 198/2022) estende la possibilità di sospendere, in tutto o in parte, gli ammortamenti dei beni materiali e immateriali nei bilanci 2023 delle imprese Oic adopter.
La norma interviene sull’articolo 60, comma 7-bis, del decreto legge 104/2020 (convertito con la legge 126/2020) aggiungendo agli esercizi in corso al 31 dicembre 2021 e 2022 anche quelli in corso al 31 dicembre 2023.
È la riproposizione della possibilità che nei bilanci precedenti era stata utilizzata per arginare gli effetti negativi della pandemia e da quelli causati dalla guerra in Ucraina.
Tuttavia la possibilità di non effettuare gli ammortamenti nei bilanci 2023 dovrebbe riguardare situazioni particolari dal momento che gli effetti negativi causati dai citati eventi, presenti negli anni precedenti, in molti casi sembrerebbero alle spalle: potrebbe (forse) interessare le imprese colpite dagli effetti della guerra in Ucraina. Inoltre, si deve rammentare che non esiste più la deroga al presupposto della continuità aziendale che poteva attenuare le responsabilità degli organi societari.
Da rammentare che le imprese che hanno sospeso gli ammortamenti negli esercizi precedenti devono tenere conto dell’effetto sui bilanci successivi. In questi casi, l’ammortamento slitta in avanti se compatibile con la possibilità di estendere la vita utile del bene: in caso contrario, le quote di ammortamento non contabilizzate sono spalmate lungo la vita utile residua, cosa che può accadere, per esempio, quando è parametrata a vincoli contrattuali, tecnici o legislativi.
A questo punto il tutto è esteso ai bilanci 2023 e le imprese potranno applicare le regole utilizzate nei bilanci precedenti utilizzando i chiarimenti del documento interpretativo n. 9 dell’Organismo italiano di contabilità.
Per esempio, la possibilità di applicare la deroga anche alle immobilizzazioni acquistate nel corso dell’esercizio 2023 e l’estensione della stessa alle micro imprese che possono fornire l’informativa richiesta dalla norma redigendo volontariamente la Nota integrativa oppure in calce al bilancio.
Il bilancio consolidato recepisce gli effetti della deroga con riferimento alle sole società consolidate che se ne avvalgono nella redazione del proprio bilancio di esercizio: pertanto, la deroga consente, in materia di ammortamenti, l’utilizzo di criteri di valutazione di gruppo non omogenei. La Nota integrativa del bilancio consolidato deve dare conto anche di quali società consolidate hanno applicato la deroga.
L’applicazione della deroga può generare fiscalità differita, contabilizzata secondo il principio Oic 25.
La scelta in merito alla quota di ammortamenti non contabilizzati in bilancio deve essere coerente con le ragioni fornite nella Nota integrativa che deve indicare: su quali immobilizzazioni e in quale misura non sono stati contabilizzati gli ammortamenti; le ragioni che hanno indotto ad avvalersi della deroga; l’impatto economico e patrimoniale della deroga.
Restano ferme le altre informazioni da fornire nella Nota integrativa e quelle relative al trattamento contabile delle immobilizzazioni, così come l’obbligo di destinare a una riserva indisponibile utili di ammontare corrispondente alla quota di ammortamento non effettuata.
Il documento interpretativo 9 contiene alcuni esempi utili per comprendere come applicare la deroga. Un esempio riguarda la situazione di una società che possiede un albergo, rimasto chiuso tutto l’anno, e alcuni fabbricati affittati normalmente: la decisione è di non ammortizzare l’albergo e di ammortizzare normalmente gli altri fabbricati.
Altro esempio riguarda una società che intende sridurre l’effetto economico derivante dalla chiusura parziale, pari a sei mesi, degli stabilimenti di produzione: il criterio utilizzato per stabilire la quota di ammortamento è quello dei mesi di apertura e la decisione è di non contabilizzare il 50% della stessa per tutte le immobilizzazioni.
Questa norma in tema di ammortamenti convive con l’altra, di segno opposto, contenuta nella legge di Bilancio 2023 che incrementa temporaneamente dal 3 al 6% il coefficiente di ammortamento dei fabbricati strumentali delle imprese che esercitano l’attività in alcuni settori del commercio al dettaglio.