Adempimenti

Spese detraibili, la ricevuta o la fattura possono già dimostrare il pagamento tracciabile

La presenza nel modello precompilato testimonia l’invio al sistema Ts e dimostra in via indiretta il pagamento tracciabile

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

In attesa di capire se ci saranno modifiche dell’ultima ora per la campagna dichiarativa 2021, una delle possibili strade per blindare la detraibilità delle spese può essere l’attestazione sul documento da parte del percettore che dichiara di aver incassato il corrispettivo con modalità tracciabile.

La questione è quella della detraibilità delle spese di cui all’articolo 15 del Tuir (con aliquota al 19%), alla luce dei nuovi obblighi documentali introdotti dal comma 679 della legge 160/2019 .

Un appiglio in tal senso viene da una risposta a interpello (la 431 del 2 ottobre 2020), in cui l’agenzia delle Entrate ha specificato che sotto il profilo degli obblighi di produzione documentale da parte del contribuente al Caf o al professionista abilitato, e di conservazione per la successiva produzione documentale all’amministrazione finanziaria, il contribuente può dimostrare l’utilizzo del pagamento tracciabile per il tramite della dichiarazione (attestazione) contenuta nel documento di spesa rilasciata dal percettore.

Ora, considerati i problemi che avranno professionisti e Caf nella raccolta dei documenti, ci si chiede se l’invio dei dati al sistema Tessera sanitaria da parte dei singoli percettori - invio che alimenta il flusso delle spese destinate alla compilazione della precompilata - non possa in qualche modo sostituire l’attestazione rilasciata dal percettore sul documento consegnato al contribuente.

Il tutto considerato che, come stabilito dal provvedimento 329676/2020 delle Entrate, è stato previsto che i dati da inviare al sistema Tessera sanitaria sono esclusivamente quelli relativi alle spese sostenute con le modalità di cui all’articolo 1, comma 679, della legge 160/2019, ossia solo quelli effettuati con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del Dlgs 241/1997.

In altre parole è sufficiente per il Caf/professionista abilitato ricevere unicamente il documento di spesa in originale riscontrandone così, solo in via indiretta il pagamento nel sistema della precompilata che accredita la spesa quale detraibile? Tale comunicazione può sostituire l’attestazione che il percettore rilascia nel documento cartaceo?

In attesa di una posizione ufficiale dell’agenzia delle Entrate, si può provare a motivare una possibile risposta in senso positivo. In primo luogo, infatti, il percettore comunica attraverso il sistema Tessera sanitaria in modo specifico quelle che sono le spese incassate con modalità tracciate e poi perché così facendo, la comunicazione è fatta senza filtri direttamente all’agenzia delle Entrate.

È infatti il percettore che, attraverso il flusso inviato a sistema Ts dichiara già all’amministrazione finanziaria che quel contribuente intestatario del documento di spesa ha pagato in modalità tracciata quei compensi, abilitandoli in questo modo alla detraibilità, senza che, a nostro avviso vi sia la necessità che egli debba attestare anche nel documento ricevuta fiscale o fattura la modalità con cui è avvenuto il pagamento.

Tanto evidenziato sarebbe logico attendersi che, anche quei contribuenti che non accettano la precompilata e che si avvalgono dei servizi del Caf o del professionista abilitato (ma anche quelli fai da te che non accettano il modello) e quindi debbono fornire prova dei documenti di spesa, possano, in sede di consegna della documentazione al proprio consulente, avvalersi di tale modalità «indiretta di attestazione» solo ed esclusivamente al fine di comprovare l’avvenuto pagamento tracciato delle spese.

Questo semplificherebbe di molto l’opera di raccolta documentale di Caf e professionisti, e degli stessi contribuenti che diversamente si dovrebbero impegnare nella ricerca delle ricevute che attestano il pagamento dei documenti di spesa, in un momento questo, dove effettivamente la stretta sanitaria in atto rende tutto più difficile.

Sarà necessario in questi casi, tuttavia, che il consulente, una volta completato l’accesso al sistema della precompilata nella voce specifica riguardanti le spese sanitarie ne stampi comunque l’elenco analitico a riprova della loro detraibilità da conservare unitamente ai documenti di spesa.

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