Imposte

Split payment, la regolarizzazione non passa dal versamento diretto

La risposta a interpello 531 indica come sanare la fattura per il cessionario in attività commerciale

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di Marco Magrini

La regolarizzazione di una fattura errata o non emessa a carico del cessionario soggetto split payment che opera in attività commerciale, non comporta il versamento diretto dell’Iva all’erario. Il cessionario adempie con il metodo ordinario che prevede la contabilizzazione di un documento che espone l’Iva dovuta contestualmente nei registri Iva degli acquisti e delle vendite, analogamente a quanto avviene in occasione all’ordinaria ricezione delle fatture emesse dai fornitori. Questa è la sintesi della risposta a interpello 531/2021 delle Entrate del 6 agosto 2021 da applicarsi unicamente in riferimento agli acquisti effettuati dai soggetti Iva split payment (articolo 17-ter del Dpr 633/1972), che hanno la veste di debitori d’imposta destinando l’acquisto alla loro sfera commerciale.

L’indicazione, a parte la peculiarità del caso dell’interpello, è conforme alla prassi delle precedenti circolari 27/E/17, 15/E/15 e 6/E/15, in caso di regolarizzazione delle fatture omesse o emesse in modo errato dai fornitori. Va ricordato però che non è richiesta alcuna regolarizzazione in capo al cessionario, soggetto alla scissione dei pagamenti, quando opera in attività non commerciale: si dovrà attenere al comportamento del soggetto emittente la fattura che resta unico debitore dell’imposta.

Il caso

Due società che operano in qualità di soggetti split payment (comma 1-bis dell’articolo 17-ter del Dpr 633/72) sono legate da un rapporto di mandato senza rappresentanza (articolo 1705 del Codice civile) e la società mandante ha versato all’erario l’imposta sulle fatture emesse a suo carico dalla mandataria. La società mandataria deve ricevere fattura da altra società progetto (terzo appaltatore), a fronte del pagamento di somme erogate in esecuzione della sentenza esecutiva. In assenza di regolare fatturazione la società mandataria, quale cessionario / committente, è tenuta alla procedura di regolarizzazione dell’omessa o infedele fatturazione del cedente / commissionario (articolo 6, comma 8, del Dlgs 471/97) al fine di non incorrere nella sanzione amministrativa pari al 100% dell’Iva (con un minimo di 250 euro).

La procedura

Ordinariamente le fatture ricevute dalla società, che opera in regime di scissione dei pagamenti, concorrono alla liquidazione periodica Iva (articolo 5, commi 1 e 2 del Dm 23 gennaio 2015), essendo contemporaneamente annotate nei registri:

•delle vendite (articolo 24 Dpr 633/72) al fine di assolvere l’Iva dovuta;

•degli acquisti (articolo 25 Dpr 633/72) per operare la detrazione spettante.

Questa modalità semplificata si riflette anche nel caso della regolarizzazione richiesta. Infatti non deve essere dato luogo al versamento dell’Iva per beneficiare delle condizioni di favore della regolarizzazione nel quadro dell’articolo 6, comma 8 del Dlgs 471/97, dal momento che questo avviene attraverso la concorrenza alla liquidazione Iva periodica. Una differente soluzione costituirebbe un maggiore onere finanziario non giustificato a carico del soggetto split payment.

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