Controlli e liti

Sponsorizzazioni di associazioni sportive dilettantistiche sempre inerenti e deducibili

L’ordinanza della Corte di cassazione

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di Alessandro Borgoglio

Sono spese di pubblicità, sempre inerenti, per presunzione legale relativa, quelle sostenute per la sponsorizzazione di associazioni sportive dilettantistiche (Asd) e, quindi, spetta la loro deducibilità dal reddito d'impresa. Lo ha stabilito la Cassazione, con l’ordinanza 5428/2020.
In base all’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, il corrispettivo in denaro o in natura in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario.

Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, la citata disposizione ha introdotto, a favore del solo soggetto erogante il corrispettivo, una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, di tali spese di sponsorizzazione, a condizione che:

a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;

b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa;

c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine e i prodotti dello sponsor;

d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale, senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori (ex pluris, Cassazione 14232/2017, 7202/2017, 1420 e 13508 del 2018).

In effetti, anche la stessa agenzia delle Entrate aveva già indicato in passato (circolare 22 aprile 2003, n. 21/E, § 8; risoluzione 23 giugno 2010, n. 57/E) le suddette condizioni, poste dalla Cassazione, ai fini della deducibilità di tali spese di sponsorizzazione per il soggetto erogante, ai sensi del previgente articolo 108, comma 2, del Tuir, che consentiva appunto la deduzione delle spese di pubblicità nell’esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell’esercizio medesimo e nei quattro anni successivi (a seguito delle modifiche introdotte dall’articolo 13-bis del Dl 244/2016, attualmente tali spese di pubblicità sono deducibili «nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio» ex comma 1, articolo 108, quindi integralmente nell’anno o secondo l’ammortamento civilistico).

Nel caso oggetto della sentenza odierna, il Fisco aveva contestato le spese di sponsorizzazione di una Asd in quanto non inerenti, atteso che l’attività dello sponsor non avrebbe avuto alcun legame con quella sponsorizzata, e non congruenti, perché sproporzionate quantitativamente, ma i giudici di legittimità hanno bocciato entrambe le eccezioni.
Del resto, già in passato, la Suprema Corte aveva stabilito che, nel caso di sponsorizzazioni a favore di Asd, non occorre il nesso inferenziale tra attività dello sponsor e del soggetto sponsorizzato (Cassazione 5720/2016) e, inoltre, che quella sancita dall’articolo 90, comma 8, legge 289/2002 è una presunzione assoluta oltre che della natura di spesa pubblicitaria, altresì di inerenza della spesa stessa fino alla soglia, normativamente prefissata, dell’importo di 200mila euro , per cui non è contestabile dal Fisco la congruità della sponsorizzazione, essendo, peraltro, del tutto irrilevante la registrazione e la certezza di data del contratto di sponsorizzazione, nonché l’omissione della dichiarazione reddituale da parte dell’Asd, se tutti i requisiti previsti sono sussistenti (Cassazione 8981/2017, Ctp di Ferrara, sentenza 566/2016).

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