Start up innovative, l’investimento ulteriore nelle Pmi in cerca del bonus fiscale
Le diposizioni normative in materia di start-up innovative prevedono la seguente agevolazione:
●ai soggetti Irpef spetta una detrazione pari al 30% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di un milione di euro, in ciascun periodo d’imposta;
●ai soggetti Ires, invece, spetta una deduzione di un importo pari al 30% dei conferimenti effettuati, fino a un massimo di 1,8 milioni di euro, per ciascun periodo d’imposta.
Con la legge di Bilancio 2019, limitatamente all’anno 2019, le percentuali di detrazione e deduzione delle somme investite sono incrementate dal 30% al 40%, previa autorizzazione della Commissione europea.
Tuttavia, in base all’articolo 2, comma 3, del decreto interministeriale del 7 maggio 2019, l’«agevolazione» non si applica «nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o Pmi innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella Pmi innovativa ammissibile oggetto dell’investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell’articolo 21 del regolamento (Ue) n. 651/2014».
Pertanto, il decreto:
●ammette sempre all’«agevolazione» gli investimenti eseguiti al momento della costituzione di una start-up innovativa,
●ed esclude invece dal godimento dell’«agevolazione» i soggetti che possedevano già partecipazioni nella start-up oggetto di investimento «ulteriore» (follow-on) a meno che non ricorrano le tre condizioni indicate dall’articolo 21, paragrafo 6 del Regolamento (Ue) n. 651/2014.
Il paragrafo 6, afferma che affinché il soggetto che effettua l’investimento «ulteriore» possa beneficiare dell’«agevolazione» devono esse cumulativamente soddisfatte le seguenti condizioni cumulative:
«a) non è superato l’importo totale del finanziamento del rischio di cui al paragrafo 9 (15 milioni di euro, ndr);
b) la possibilità di investimenti ulteriori era prevista nel piano aziendale iniziale;
c) l’impresa oggetto di investimenti ulteriori non è diventata collegata, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, dell’allegato I, di un’altra impresa diversa dall’intermediario finanziario o dall’investitore privato indipendente che finanzia il rischio a titolo della misura, a meno che la nuova impresa risultante soddisfi le condizioni della definizione di Pmi».
È opportuno concentrarsi sulle condizioni della «definizione di Pmi», circostanza, questa, da sola sufficiente a integrare il requisito di cui alla lettera c) dell’articolo 21, paragrafo 6, del regolamento, qui in esame.
Infatti, la definizione è contenuta nell’articolo 2, paragrafo 1, dell’allegato I al regolamento, nel quale è stabilito che «la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (Pmi) è costituita da imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro».
Occorre tenere presente che, secondo l’articolo 6 dell’allegato I, ai fini della determinazione degli occupati e dei valori finanziari rilevanti per la qualifica di Pmi si deve tenere conto dei dati delle «imprese associate» e delle «imprese collegate», come definite nello stesso articolo 3 del regolamento medesimo.
Pertanto, dal combinato disposto delle disposizioni sopra richiamate, in attesa di un chiarimento da parte dell’amministrazione finanziaria, un soggetto (persona fisica o società) che effettua un investimento «ulteriore» in una start-up innovativa dovrebbe poter usufruire dell’«agevolazione» sempreché l’importo totale del finanziamento non superi la cifra di 15 milioni di euro, la possibilità di investimenti ulteriori sia stata prevista dal business plan della start-up predisposto in fase di costituzione e la start-up oggetto dell’investimento rientri nella definizione di Pmi anche sommando i dati delle «imprese associate» e delle «imprese collegate».
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