Adempimenti

Start up, la sanatoria per l’omesso deposito dei requisiti cerca conferme per il 2022

Manca un documento di prassi del ministero dello Sviluppo economico sulla possibilità, anche per quest’anno, di ravvedersi una volta spirato il termine di fine luglio

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di Stefano Mazzocchi

L’omesso deposito dei requisiti per le società innovative (start up e Pmi) può essere sanato nonostante lo spirare dei termini di fine luglio. Come previsto negli ultimi due anni, tale possibilità dovrebbe essere prevista anche nel 2022, ma si attendono ancora conferme dal ministero dello Sviluppo economico.

Il mantenimento dei requisiti

L’articolo 3, comma 6, Dl 183/2020, convertito con modifiche dalla legge 21/2021, modificando l’articolo 106, comma 1, Dl 18/2020, convertito con modifiche dalla legge 27/2020, aveva disposto che - in deroga agli articoli 2364, comma 2, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse norme statutarie - l’assemblea ordinaria doveva essere convocata per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Per effetto del medesimo articolo 106, Dl 18/2020 (decreto Cura Italia), tutte le start up e le Pmi innovative avevano la possibilità di depositare entro il 31 luglio 2020 l’attestazione di mantenimento dei requisiti prescritti dalla normativa; in linea di principio, il decorso di tale termine comportava la cancellazione dalle rispettive sezioni speciali del Registro delle imprese. Tuttavia, l’aricolo 25, comma 16, Dl 179/2012 (per le start up) e l’articolo 4, comma 7, Dl 3/2015 (per le Pmi innovative) - modificati dal Dl 76/2020 - prevedono che entro 60 giorni dalla perdita dei requisiti, la start up innovativa, l’incubatore certificato e la Pmi innovativa siano cancellati dalla sezione speciale, con provvedimento del Conservatore impugnabile ai sensi dell’articolo 2189, comma 3, del Codice civile, permanendo l’iscrizione alla sezione ordinaria.

Il deposito dell’attestazione

Con specifico riferimento al deposito dell’attestazione di mantenimento dei requisiti abilitanti delle start up e delle Pmi innovative, il ministero dello Sviluppo economico era intervenuto con la circolare del 10 settembre 2020, n. 1/V, protocollo n. 207599, precisando che per il 2020, fino al momento in cui le Camere di commercio non avessero avviato il procedimento di cancellazione (che deve comunque avvenire entro 60 giorni), era ammesso il ravvedimento operoso della società, con deposito tardivo dell’attestazione. Con il parere n. 56979 del 4 marzo 2021, il Mise aggiunse che la norma ha inteso «salvare le imprese, ancorché inadempienti sul criterio del ravvedimento operoso, (...)». Di conseguenza, è dovuta la relativa sanzione.

Successivamente, con la circolare n. 278980 del 30 settembre 2021, il Mise affermò che anche per il 2021 si dovevano applicare i chiarimenti forniti con la richiamata circolare n. 1/V/2020. Nell’occasione, inoltre, fu precisato che gli enti camerali dovevano inviare una Pec a tutte le start up e Pmi innovative iscritte presso la sezione speciale del Registro delle imprese, con l’invito a trasmettere tardivamente, «entro brevissimo termine», l’attestazione del mantenimento dei requisiti. Trascorso il termine assegnato, si procede alla cancellazione.

Manca la conferma per il 2022

Stante i precedenti storici, è ipotizzabile che anche per questo esercizio 2021, sia possibile sanare il mancato deposito dei requisiti entro il prossimo 30 settembre, a condizione che la società innovativa non abbia nel frattempo ricevuto alcuna comunicazione sulla cancellazione dal registro speciale, dedicato proprio alle imprese innovative.

La sanzione irrogabile è pari a 206 euro per ogni soggetto obbligato.

Con riferimento al 2022, però, ad oggi manca un documento di prassi di tenore analogo a quelli emanati con riferimento alle annualità 2020 e 2021. Pertanto, teoricamente, non vi sarebbe la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso in caso di deposito tardivo dell’attestazione. Si auspica che il ministero dello Sviluppo economico intervenga, ribadendo tale possibilità anche per quest’anno, anche alla luce della ratio sottesa a tale scelta, rappresentata dalla volontà di incentivare lo sviluppo di start up innovative e Pmi innovative.

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