Stop all’accertamento sprint dopo l’accesso in azienda
È illegittimo l’accertamento a tavolino emesso prima dei 60 giorni se c’è stato l’avvio dell’attività istruttoria per il reperimento dei documenti con accesso presso la sede. Ogni volta, infatti, che l’amministrazione accede nei locali dell’impresa occorre rispettare le garanzie previste dallo Statuto del contribuente (legge 212/2000). A confermare questo principio è l’ordinanza 3060/2018 della Cassazione depositata ieri.
I verificatori erano entrati nella sede di una società per chiedere la documentazione necessaria per un controllo fiscale. I documenti erano stati poi consegnati nei giorni successivi direttamente presso l’ufficio, dove veniva svolto anche il controllo degli stessi.
In esito alla verifica erano stati emessi degli avvisi di accertamento contro i quali la contribuente aveva presentato ricorso eccependo tra i diversi motivi la violazione del termine dilatorio di 60 giorni previsto dall’articolo 12 dello Statuto.
Il collegio di primo grado ha respinto il gravame, ma la decisione è stata riformata in appello. In particolare la Ctr ha ritenuto illegittimi gli atti perché, essendo emessi in esito a un accesso, occorreva che l’ufficio attendesse lo spirare di 60 giorni dalla consegna del verbale.
Così l’Agenzia ha presentato ricorso in Cassazione lamentando che il collegio di secondo grado aveva erroneamente qualificato l’attività di verifica atteso che l’accesso era stato necessario solo per reperire i documenti, ma che si trattava di fatto di un accertamento a tavolino.
La Suprema corte, confermando la decisione di appello, ha innanzitutto ricordato che la garanzia prevista dall’articolo 12 dello Statuto si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell’impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all’acquisizione di documentazione.
La norma, infatti, non prevede alcuna distinzione sulla finalità dell’accesso, con la conseguenza che è sempre necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni dalla consegna del quale devono decorrere almeno 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso di accertamento.
Peraltro, i giudici di legittimità hanno anche precisato che l’Agenzia aveva violato la norma, non solo per aver emesso l’atto prima dei 60 giorni, ma perché nonostante l’accesso non aveva redatto il pvc con la conseguenza che mai era iniziata la decorrenza del termine.
Cassazione, ordinanza 3060/2018