Controlli e liti

Stop all’imponibile più alto difforme dai rilievi del Pvc

Ctr Puglia: illegittimo l’avviso che, discostandosi dal verbale, individua ulteriori violazioni

ADOBESTOCK

di Rosanna Acierno

È illegittimo l’avviso di accertamento che, discostandosi totalmente dal prodromico Pvc, ricostruisce a tavolino in capo al contribuente un maggiore reddito imponibile senza chiamarlo in contraddittorio e dargli la possibilità di presentare osservazioni.

Laddove, infatti, l’ufficio designato per l’accertamento presuma di poter rilevare ulteriori violazioni rispetto al Pvc redatto dai verificatori ha l’obbligo di contestare le predette nuove violazioni mediante un nuovo verbale prodromico prima della emissione dell’avviso di accertamento, consentendo al contribuente di partecipare ad un contraddittorio preventivo e di esporre già in quella sede le proprie ragioni difensive.

Sono queste le principali conclusioni cui è giunta la Ctr di Puglia, sezione 4 – con la sentenza 690/4/2021 depositata il 24 febbraio 2021 (presidente De Bari, relatore Dammacco).

La pronuncia trae origine da un accertamento di tipo induttivo previsto dall’articolo 39, comma 2 del Dpr 600/73 emesso dalla Dp di Brindisi – ufficio controlli - nei confronti di una srl, sulla base della presunta mancata esibizione delle scritture contabili obbligatorie per incolpevole danneggiamento e smarrimento peraltro denunciato, discostandosi tuttavia totalmente dalle proposte di recupero meno severe dei verificatori riportate nel Pvc rilasciato alla medesima società dopo l’accesso.

Infatti, i verificatori, sulla base dei rilievi effettuati, avevano proposto nel Pvc rettifiche (meno gravose in termini economico finanziari) ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva basate su un accertamento di tipo analitico induttivo di cui all’articolo 39, comma 1, lettera D) del Dpr 600/73. La società impugnava così l’atto impositivo dinanzi alla Ctp di Brindisi che, in accoglimento delle doglianze della ricorrente, annullava l’accertamento per l’inspiegato stravolgimento delle risultanze del prodromico Pvc per di più per non aver consentito alla società accertata di produrre memorie difensive in violazione dell’articolo 12, comma 7 della Legge n. 212/2000 (“Statuto dei diritti del contribuente”).

La sentenza di primo grado veniva così impugnata dall’ufficio dinanzi alla Ctr di Bari eccependo che l’autonomia di valutazione di cui dispone l’agenzia delle Entrate, rispetto al contenuto del processo verbale di constatazione, non mette in discussione il diritto di difesa del contribuente.

Costituitasi in giudizio, la società resisteva chiedendo la conferma della sentenza gravata.

Nel respingere l’appello dell’agenzia delle Entrate, i giudici della Commissione regionale pugliese hanno ritenuto che nel caso esaminato l’ufficio, abbia leso del diritto di difesa della società accertata in quanto la ripresa a imposizione contenuta nell’avviso di accertamento non solo è relativa ad sia per importi superiori a quelli oggetto del prodromico processo verbale di constatazione, ma anche e soprattutto perché si basa su una diversa metodologia di accertamento rispetto a quella proposta nel Pvc, senza tuttavia dare alla stessa società la possibilità di opporre le proprie osservazioni.

Essendo stato accertato un maggiore debito Iva e quindi come tale soggetto ad un contraddittorio preventivo ante tempus trattandosi di tributo armonizzato nemmeno risulta posto in essere tale adempimento a pena di nullità. Anzi sul punto l’ufficio nemmeno a fronte del ricorso introduttivo, ha mai contestato l’assunto del contribuente secondo cui (con conseguente grave, ed inammissibile lesione del diritto alla difesa), i verbalizzanti si erano rifiutati di “ricevere in consegna” la documentazione probatoria prodotta dal contribuente perché era intervenuta la chiusura delle indagini, in quanto l’atto impositivo non dipende necessariamente dal Pvc.

Questo perché solo in esso si esterna ciò che viene constatato e accertato dall’amministrazione finanziaria, ed è al rispetto del contenuto dell’atto impositivo che è tenuto il giudice tributario.

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