Stop alla cartella che non indica il tasso e i giorni per il calcolo degli interessi
È illegittima la cartella di pagamento che non indica il tasso e i giorni utilizzati per il calcolo degli interessi pretesi. Ad affermare questo importante principio è la Corte di cassazione, sezione tributaria, con la sentenza n. 9799 depositata ieri.
Ad alcuni eredi veniva notificata una cartella di pagamento con la quale erano richiesti interessi liquidati a seguito di una sentenza emessa dalla Ctp. Nel provvedimento era stato indicato il numero della citata sentenza senza alcun ulteriore riferimento. La cartella veniva impugnata dai contribuenti lamentando un vizio di motivazione poiché mancava qualunque elemento utile per comprendere come l’Ufficio avesse calcolato gli interessi pretesi.
Il collegio provinciale accoglieva il ricorso, mentre la Ctr, riformando la decisione, rilevava che l’Agenzia aveva anticipato la notifica della cartella con l’invio di un fax con il quale informava di uno sgravio parziale inerente l’imposta e dell’imminente iscrizione a ruolo della somma residua dovuta a titolo di interessi. Inoltre, l’ufficio costituendosi in giudizio aveva chiarito i termini del calcolo degli interessi. Tutto ciò era stato ritenuto sufficiente affinché i contribuenti esercitassero il proprio diritto di difesa.
Avverso la decisione, gli eredi proponevano ricorso in Cassazione, lamentando sostanzialmente, un’errata valutazione del vizio di motivazione sollevato. La Suprema Corte ha rilevato che la cartella impugnata conteneva solo il riferimento alla sentenza ma era mancante di qualsiasi indicazione sul tasso e sulla decorrenza degli interessi pretesi. Quando una cartella esattoriale non è preceduta da un avviso di accertamento deve essere motivata in modo congruo, sufficiente e intellegibile. Tale obbligo deriva dai principi di carattere generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall’articolo 3 della legge 241/1990 e recepiti in materia tributaria dall’articolo 7 della legge 212/2000.
Nella specie, i contribuenti non erano stati posti nella condizione di calcolare la correttezza delle somme pretese a nulla rilevando l’invio del fax precedente alla notifica del provvedimento, atteso che anche in tale documento non venivano fornite indicazioni in tal senso.
La decisione appare interessante. Nella specie la cartella ritenuta non motivata riguardava esclusivamente la pretesa degli interessi. Se tale principio venisse esteso anche alle cartelle relative a maggiori imposte e sanzioni, va detto che raramente esse riportano l’indicazione del tasso e i giorni di decorrenza utilizzati per il calcolo degli interessi, con la conseguenza che potrebbero risultare illegittime perché prive di motivazione.
Cassazione, sentenza 9799/2017