Successioni, esenti le quote delle società semplici
La valutazione delle quote di partecipazione al capitale sociale di società non quotata è una delle questioni più frequenti che occorre affrontare quando si tratta di presentare una dichiarazione di successione. La legge (articolo 3, comma 4-ter, e articolo 16, del Dlgs 346/1990) afferma che:
vi è esenzione da imposizione se l’erede si obbliga a mantenere per almeno 5 anni il controllo della società che deriva dalla titolarità della quota ereditata;
nel caso in cui non si applichi l’esenzione, la valutazione si effettua (anche per le società semplici):
in base al patrimonio netto dell’ente o della società risultante dall’ultimo bilancio pubblicato o dall’ultimo inventario regolarmente redatto e vidimato;
in mancanza di bilancio o inventario, in base al valore complessivo dei beni e dei diritti appartenenti all’ente o alla società al netto delle passività deducibili.
Circa l’esenzione non pare in dubbio la sua estendibilità alle quote di società semplice: la legge parla di società in generale e non fa distinzioni, né sono fatte nelle istruzioni al modulo di dichiarazione di successione telematica approvato con il provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate del 28 dicembre 2017 numero 305134. Inoltre, le società semplici sono espressamente equiparate dalle legge alle altre nell’articolo 16, in tema di valutazione della quota di partecipazione in base al patrimonio netto contabile. Infine, l’articolo 3, comma 4-ter, fa bensì riferimento – nel concedere l’esenzione – allo svolgimento di una attività d’impresa ma con riguardo alla successione dell’azienda dell’imprenditore individuale, mentre per le società l’esenzione è connessa al passaggio del “controllo” dal deceduto all’erede, concetto che è connaturato alla titolarità del 50,01% del capitale sociale di una società di capitali e alla titolarità di qualsiasi quota di una società di persone, dato che le società di persone “funzionano” in base all’unanimità del consenso dei soci.
Quanto al tema dell’inventario “vidimato”, nonostante che la legge imponga questo requisito e che il concetto sia più volte ripetuto anche nelle istruzioni al modulo di dichiarazione di successione, la vidimazione dovrebbe essere considerata irrilevante, dato che quella del libro inventari è stata abolita dal Dl 357/1994.
Quanto al bilancio da considerare non appare discutibile che sia quello individuale: non solo perché né la legge né le istruzioni al modello di dichiarazione di successione digitale mai fanno riferimento al bilancio consolidato, ma anche per la considerazione, solo apparentemente banale, secondo cui quando il legislatore, con il Dlgs 346/1990 ha fatto riferimento al bilancio, quello consolidato nemmeno esisteva, in quanto introdotto successivamente dal Dlgs 127/1991.
Forfettari e precompilata, nel quadro LM anche i compensi non effettivamente percepiti
di Fabio Giordano, Comitato tecnico AssoSoftware