Finanza

Sugli aiuti di Stato vale il massimale pro rata

Il Governo dovrà decidere come applicare le misure più elevate

I nuovi massimali per gli aiuti di Stato previsti dal Quadro temporaneo Ue non si applicano automaticamente alle misure già adottate dallo Stato italiano.

Assonime con la circolare 37/21 del 22 dicembre illustra alcuni passaggi della sesta modifica al Quadro temporaneo per gli aiuti di stato che ha allargato i massimali di aiuto previsti dalle sezioni 3.1 e 3.12 e prorogato sino a giugno 2022 la disciplina provvisoria adottata dalla Commissione Ue, nonché analizza alcuni passaggi che hanno autorizzato il cosiddetto sistema ombrello con la presentazione dell'autodichiarazione da parte delle imprese che hanno beneficiato degli aiuti (articolo 1 commi 13 e seguenti del Dl 41/21).

Il primo chiarimento riguarda l'utilizzo dei nuovi massimali per gli aiuti di Stato che sono stati portati a 2,3 milioni di euro per le misure previste dalla sezione 3.1 e a 12 milioni di euro per le misure previste dalla sezione 3.12. Sul punto Assonime evidenzia che i nuovi massimali non si riflettono automaticamente sui regimi di aiuti degli Stati membri già notificati alla Commissione e pertanto le imprese non ne potranno usufruire automaticamente utilizzando le misure già introdotte dal Governo italiano (per esempio tax credit sui canoni, contributo a fondo perduto e così via).

Dovrà essere l’Italia a decidere come avvalersene notificando alla Commissione europea la richiesta di nuove misure di aiuto o chiedendo di poter estendere ai nuovi massimali la portata di misure già adottate.

Questo potrebbe tradursi in un allargamento del regime a ombrello” (si veda l’articolo 1 commi da 13 a 17 del Dl 41/21) che notificherà l’Italia per ricomprendere tutte le misure a cui applicare i nuovi massimali (più 500mila per il 3.1; più 2 milioni per il 3.12) oppure nell’introduzione di nuove e diverse misure ad hoc.

Viene poi confermato che i beneficiari devono rispettare il massimale vigente in ciascun momento; non è consentito ad esempio superare il limite di 800mila euro previsto inizialmente dalla sezione 3.1 nel periodo precedente all’innalzamento della soglia a 1,8 milioni, avvenuto con la quinta modifica il 28 gennnaio 2021. Per tali ragioni è opportuno un controllo degli aiuti ricevuti sulla data di concessione che può corrispondere:

alla data di concessione ed approvazione della domanda;

per i crediti d’imposta alla data di indicazione in dichiarazione o di approvazione della dichiarazione;

alla data di entrata in vigore della norma.

Con riferimento ai crediti d’imposta Assonime sottolinea che non rileva la data di compensazione, ma la data del pagamento da cui scaturisce il credito e questo sarebbe il termine di riferimento per stabilire se la sua fruizione è avvenuta nel rispetto dei limiti e delle condizioni del Quadro temporaneo.

Infine, le imprese, prima di usufruire di nuovi aiuti, dovranno presentare un’autodichiarazione nella quale certificare di non aver superato i massimali della sezione 3.1 o 3.12 previsti dalla versione del Quadro Temporaneo vigente al momento della concessione dell’aiuto. Elemento dirimente per la presentazione della dichiarazione è andare a vedere quale è l’ammontare degli aiuti ricevuti e la data di concessione degli stessi con riferimento non solo alla singola impresa che ne ha beneficato, ma all’unità economica di cui fa parte.

Sarà pertanto importante, in caso di più imprese facenti parte dello stesso gruppo o di 2 o più società collegate tra loro, analizzare se rientrano nel concetto di impresa unica (regime de minimis) e, in caso affermativo, calcolare i massimali con riferimento agli aiuti ricevuti da tutti i beneficiari.

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