Sulla fattura dell’assegno «ricezione» decisiva
Per il principio di cassa, se al professionista viene pagata una prestazione mediante assegno, la fattura deve essere emessa nell’esercizio in cui il titolo viene ricevuto a prescindere dalla data in cui diventi disponibile sul conto corrente. A precisarlo è la Corte di cassazione con l’ ordinanza n. 15439 depositata ieri.
Veniamo ai fatti. L’ufficio recuperava a tassazione nei confronti di un professionista compensi percepiti alla fine di un periodo d’imposta ma fatturati l’anno successivo. Il provvedimento veniva impugnato eccependo che le somme erano state incassate con assegno: pertanto l’effettiva disponibilità si era verificata solo a gennaio, coincidente con la data della fatturazione. In ogni caso vista la buona fede si chiedeva la disapplicazione delle sanzioni. La Ctp accoglieva le ragioni del professionista. La Ctr, pur confermando la legittimità della pretesa impositiva, riteneva che non fossero dovute le sanzioni, poiché l’errore palesava la buona fede. I giudici di legittimità hanno chiarito le modalità di rilevazione dei compensi con il sistema di cassa. Dai documenti prodotti in giudizio, emergeva che l’assegno era stato ricevuto e versato sul conto corrente alla fine del periodo di imposta. Per l’imputazione del compenso ciò che rileva è la data di percezione del titolo, a prescindere da quando sia diventato concretamente disponibile. Per i giudici di legittimità, la data della disponibilità era irrilevante anche se l’assegno bancario è “salvo buon fine”, poiché non era in discussione l’esistenza della provvista. Ne conseguiva che il riferimento per l’imputazione al periodo d’imposta doveva avere riguardo alla data di percezione, ossia dicembre, e non a quella di disponibilità, (gennaio). In tema di sanzioni, la Cassazione ha poi ritenuto che il professionista aveva violato il principio di cassa, senza che la norma presentasse margini di incertezza. Si trattava, pertanto, di una presunzione di colpa, a fronte della quale il contribuente avrebbe dovuto opporre prova contraria. Da qui la conferma della pretesa erariale.