Controlli e liti

Superbonus, dall’antiriciclaggio boomerang per i professionisti

Chi ha apposto il visto rischia sanzioni se il credito viene poi segnalato

di Antonio Iorio

Il decreto legge per contrastare le possibili frodi sui superbonus edilizi coinvolge attivamente sia i professionisti sia gli intermediari finanziari.

Tale coinvolgimento, se non ben circoscritto, rischia per i professionisti di diventare un boomerang in merito all’osservanza della normativa antiriciclaggio.

Il nuovo articolo 122-bis (Dl 34/2020) introdotto con il decreto antifrode prevede al comma 4 che i soggetti obbligati agli adempimenti antiriciclaggio (in base all’articolo 3 Dlgs n. 231/2007) che intervengono nelle cessioni comunicate all’agenzia delle Entrate, non procedano all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrano degli elementi di sospetto che obbligano alla segnalazione all’Uif.

La prima questione riguarda i soggetti tenuti a questo nuovo adempimento individuati genericamente attraverso il rinvio all’articolo 3 del Dlgs 231/2007, il quale però include sia gli intermediari finanziari (banche, società di investimento, poste), sia i professionisti (commercialisti, consulenti del lavoro, avvocati).

La scelta non sembrerebbe casuale poiché in concreto, per il credito “intervengono” i professionisti per il visto di conformità e l’invio telematico dell’istanza di cessione e gli enti finanziari per la successiva acquisizione.

Ne conseguirebbe, che nell’accezione più ampia, tutti siano tenuti ad una valutazione ai fini degli adempimenti previsti dalla norma antiriciclaggio.

La nuova disposizione potrebbe però aver anche una diversa lettura: in senso più sostanziale, infatti, poiché è previsto che tutti tali soggetti sono tenuti a non acquisire il credito se ricorrono degli elementi di sospetto, si ritiene che il legislatore volesse circoscrivere i nuovi adempimenti ai soli intermediari finanziari, dal momento che i professionisti sono estranei alla concreta acquisizione.

Tuttavia, anche optando per l’interpretazione più favorevole ai professionisti (dal momento che li escluderebbe dai nuovi adempimenti) si possono verificare alcuni problemi particolarmente seri.

Si pensi, al caso in cui gli enti finanziari per le più svariate ragioni ritengano sospetto un determinato credito e pertanto:

-segnalino l’operazione all’Uif;

-non concludano l’acquisizione.

Per quel credito, il professionista ha preliminarmente apposto il visto di conformità e ha comunicato la cessione in via telematica.

È evidente, anche alla luce di quanto attualmente avviene nel corso dei controlli in materia di antiriciclaggio, che il professionista si esporrà a eventuali sanzioni per non aver ravvisato il sospetto (individuato invece dall’ente creditizio) e aver omesso la segnalazione.

Vista la delicatezza della questione è auspicabile quanto prima un chiarimento.

In questo contesto, la relazione al Dl individua alcuni indici di rischio e precisamente: «i) l’eventuale natura fittizia dei crediti stessi; ii) la presenza di cessionari dei crediti che pagano il prezzo della cessione con capitali di possibile origine illecita; iii) lo svolgimento di abusiva attività finanziaria da parte di soggetti privi delle prescritte autorizzazioni che effettuano plurime operazioni di acquisto di crediti da un’amplia platea di cedenti» (si veda la Comunicazione Uif – Covid 19 dell’11 febbraio 2021).

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