Tax credit 50% e Cassazione: una spinta ai nuovi sponsor
L’incentivo previsto dall’articolo 81 del decreto Agosto vale per spese da 10mila euro
Un credito d’imposta pari al 50% delle spese sostenute nel secondo semestre 2020 in campagne pubblicitarie (sponsorizzazione incluse) a favore di leghe, società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche, tranne quelle in regime 398/1991. È quanto prevede l’articolo 81 del decreto Agosto (Dl 104/2020), che stanzia allo scopo 90 milioni di euro, da ripartire eventualmente tra i beneficiari. In parallelo, la Corte di cassazione (ordinanza 15179/2020) conferma la natura di presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria – e non di rappresentanza – delle spese di sponsorizzazione, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 90, comma 8, legge 289/2002.
Sono due elementi di cui tener conto nel pianificare i prossimi investimenti pubblicitari.
L’incentivo
Dal lato soggettivo, l’incentivo è riconosciuto a favore di imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali. Per beneficiarne, questi soggetti devono effettuare investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:
● leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;
● società sportive professionistiche;
● società e associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro Coni, operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile, con esclusione degli enti che optano per il regime speciale di cui alla legge 398/1991.
Oltre alla deducibilità ordinaria, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2020 è riconosciuto «un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50 per cento degli investimenti effettuati», con un tetto di spesa di 90 milioni di euro, ed un limite soggettivo del 5% di tale somma. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante. L’incentivo, che può essere usato solo in compensazione, spetta a condizione che i pagamenti siano effettuati con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento di cui all’articolo 23 del Dlgs 241/1997 (mezzi tracciabili). Sarà il dipartimento dello Sport della presidenza del Consiglio dei ministri a ricevere le istanze, dopo che un decreto ministeriale avrà fissato le modalità e le regole di dettaglio, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato (de minimis comprese). Per essere agevolato, l’investimento pubblicitario deve essere di importo complessivo non inferiore a 10mila euro e rivolto a leghe, società o associazioni con ricavi (articolo 85, comma 1, lettere a e b, Tuir), relativi al periodo d’imposta 2019, prodotti in Italia, almeno pari a 200mila euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro. I beneficiari della spesa devono certificare di svolgere attività sportiva giovanile. La norma stabilisce che il corrispettivo sostenuto costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto erogante mediante una specifica attività della controparte. Il testo richiama quanto previsto dall’articolo 90, comma 8, della legge 289/2002, secondo cui per il soggetto erogante costituisce spesa di pubblicità il corrispettivo in denaro o in natura fino a un importo annuo complessivamente non superiore a 200mila euro versato in favore di società, associazioni sportive dilettantistiche e fondazioni costituite da istituzioni scolastiche, nonché di associazioni sportive scolastiche che svolgono attività nei settori giovanili riconosciuta dalle Federazioni sportive nazionali o da enti di promozione sportiva.
La corte di Cassazione, più volte anche nel 2020 (si veda la scheda), ha affermato che la norma introduce una «presunzione legale assoluta» circa la natura pubblicitaria, non di rappresentanza, di tali spese di sponsorizzazione, ponendo le seguenti condizioni per la sua applicabilità:
a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica;
b) venga rispettato il limite quantitativo di spesa fissato dalla legge;
c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor;
d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (marchio sulle divise, striscioni e/o tabelloni sul campo da gioco, etc.).
Non viene richiesta la prova del successo commerciale della sponsorizzazione e, diversamente dalla disposizione del decreto Agosto, non vengono esclusi gli enti in regime di legge 398/1991 e non sono posti limiti ai ricavi realizzati da chi incassa il corrispettivo. Molti accertamenti non tengono conto dell’orientamento oramai consolidato della Cassazione, generando evitabili contenziosi.
La recente giurisprudenza
Natura pubblicitaria delle spese
Presunzione legale assoluta delle sponsorizzazioni
Entro il limite dei 200mila euro su base annua, l’articolo 90, comma 8 della legge 229/2002, ha introdotto una presunzione legale assoluta circa la natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, delle spese di sponsorizzazione verso gli enti ivi citati, ponendo tuttavia precise condizioni per la sua applicabilità e precisamente che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale.
Cassazione, ordinanze: 15179/2020, 14626/2020, 13793/2020, 13719/2020, 5428/2020, 11797/2019, 22855/2018, 17973/2018, 21333/2017, 14235/2017, 14232/2017 e 8981/2017. Merito: Ctr Toscana 435/8/2020 e 1863/13/2017, Ctr Emilia-Romagna 39/11/2019 e 1186/1/2017 e Ctr Veneto 1290/1/2018.
Il limite edi 200mila euro
La presunzione legale opera senza ulteriori requisiti
Entro il limite dei 200.000 euro si ritiene applicabile l'integrale deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso l’associazione sportiva dilettantistica, «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori».
Cassazione, ordinanze: 5428/2020, 22855/2018 e 1420/2018.
Merito: Ctr Veneto 1290/1/2018 e Ctp Macerata 73/1/2018.
Necessaria l’iscrizione al coni
I requisiti dell’associazione sportiva dilettantistica
L’iscrizione al Coni della Asd è necessaria per dedurre l'applicazione della norma L'associazione sportiva dev'essere regolarmente iscritta al Coni per far sì che la società erogante possa dedursi i costi sostenuti per la sponsorizzazione (si veda l’articolo 7 del Dl 136/2004).
Cassazione, ordinanze: 33557/2019, 13508/2018
e 7202/2017
Stop alle contestazioni
Antieconomicità e inerenza, stop alle contestazioni
Entro il limite dei 200mila euro su base annua, si ritiene applicabile l'integrale deducibilità delle spese di sponsorizzazione verso l’associazione sportiva dilettantistica, senza possibilità di contestazione dell'antieconomicità e dell'inerenza.
Cassazione, ordinanze: 15179/2020, 13508/2018 e 8981/2017.
Merito: Ctr Toscana 435/8/2020, Ctr Emilia-Romagna 39/11/2019 e Ctr Emilia Romagna 3004/11/2017.