Imposte

Tax credit affitti anche per giugno (e luglio per le attività turistico-ricettive stagionali)

L’estensione nell’articolo 77 del Dl 104/2020. Stop al limite di 5 milioni di euro per l’accesso al bonus anche per le attività termali

Un mese di tax credit sugli affitti in più per tutti. L’articolo 77 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) estende il credito di imposta locazioni di un mese, ossia anche per il mese di giugno (in aggiunta a marzo, aprile e maggio, come precedentemente previsto) e, in relazione alle strutture con attività solo stagionale, anche per il mese di luglio (oltre ad aprile, maggio e giugno), per tutte le imprese e i professionisti, che abbiano avuto ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019, oltre che alle strutture alberghiere, termali e agrituristiche, alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator indipendentemente dal volume di ricavi e compensi. Nessun test sui ricavi neppure per i commercianti al dettaglio, ma a fronte di una riduzione del credito di imposta che in questo caso spetta nella misura del 20% (e del 10% per l’affitto d’azienda, in base all’articolo 28, comma 3-bis, del Dl 34/2020 convertito).

Le modifiche al decreto Rilancio

In sostanza, il decreto Agosto va a modificare l’articolo 28, comma 5, del decreto Rilancio (Dl 34/2020) aggiungendo le mensilità di giugno e, per le strutture stagionali, luglio (nonché inserendo le stazioni termali tra i potenziali beneficiari del bonus per cui non è previsto il limite dei 5 milioni di ricavi nell’anno d’imposta precedente), ma non circoscrive l’ambito di applicazione al settore turistico come ci si sarebbe aspettati leggendo il titolo della norma.

Restano comunque ferme le altre regole per l’accesso al beneficio. In primis la riduzione del fatturato o dei corrispettivi che deve essere pari ad almeno il 50% con riferimento allo stesso mese del 2019, distinguendo tra i soggetti in cui rilevano i mesi di marzo, aprile, maggio e giugno e le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale dove invece si deve tener conto dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio. Come stabilito in sede di conversione in legge del decreto Rilancio, il requisito del calo del fatturato non è necessario per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019 e per i soggetti che «a far data dall’insorgenza dell’evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da Covid-19».

Inoltre, per poter fruire del credito è necessario che il canone sia stato corrisposto. In particolare, il beneficio è commisurato all’importo effettivamente versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi sopracitati, anche nel caso di riduzione concordata del canone. Il bonus può spettare anche per un solo o alcuni mesi e la base che concorre alla determinazione dell’importo su cui calcolare l’agevolazione può essere comprensiva delle spese condominiali se queste sono state pattuite come voce unitaria all’interno del canone, come risultante dal contratto stipulato.

I beneficiari e gli esclusi

Con riferimento ai beneficiari le Entrate nella circolare 14/E/2020 hanno chiarito che, tra gli altri, rientrano nell’ambito di applicazione della previsione le imprese individuali, le
società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa, gli enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del Tuir, i soggetti in regime forfettario (articolo 1, commi 54 e seguenti della legge 190 del 2014), le imprese agricole, i lavoratori autonomi (in questo caso però il credito spetta al 50% se l’uso dell’immobile è promiscuo) e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Sono, invece, esclusi dall’agevolazione i soggetti che non esercitano abitualmente un’attività e che, di conseguenza, producono redditi diversi ex articolo 67 del Tuir.

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