Imposte

Pir, investimenti agevolati fino a 300mila euro

L’articolo 68 del Dl 104/2020 raddoppia la somma annuale destinabile ai Piani di risparmio: resta il tetto complessivo di 1,5 milioni

di Stefano Sirocchi

Spinta all’economia reale grazie al raddoppio delle somme che si possono investire a condizioni agevolate nei nuovi Piani di risparmio a lungo termine, cosiddetti Pir. Il limite passa da 150mila euro a 300mila euro all’anno, mentre rimane fermo il tetto complessivo di 1,5 milioni di euro relativamente all’investimento totale.

La modifica inserita nell’articolo 68 del Dl 104/2020 emenda le previsioni contenute nel decreto rilancio (articolo 136 del Dl 34/2020, convertito con legge 77/2020) e si va ad innestare nell’articolo 1, comma 101 della legge di bilancio 2017 (legge 232/2016) nella parte in cui vengono fissati i limiti del Pir di cui all’articolo 13-bis del Dl 124/2019, ossia i nuovi Piani individuali di risparmio a lungo termine. Tali strumenti si vanno comunque ad aggiungere ai Pir “ordinari” e costituiti in base al comma 101 dell’ articolo 1 della legge di bilancio 2017.

In sintesi, la novità favorisce l’accesso al nuovo strumento agli investitori privati di più grandi dimensioni permettendo loro di raggiungere il tetto massimo di investimento in 5 anni anziché in 10 anni, con il notevole vantaggio di raggiungere l’esenzione fiscale in anticipo rispetto alla precedente previsione, circostanza questa particolarmente interessante considerata anche l’età media piuttosto avanzata dei risparmiatori più abbienti. Non cambiano invece i limiti dei vecchi Pir e continuano a non applicarsi soglie fiscali agli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria e alle forme pensionistiche complementari.

Riepiloghiamo i principali requisiti e alcune caratteristiche dei nuovi Pir, quelli interessati dalla novità. L’articolo 13-bis del Dl 124/2019, in sede di conversione ha introdotto un nuovo tipo di Pir che è possibile costituire a decorrere dal primo gennaio 2020 nel rispetto di taluni criteri. A seguito alle citate modifiche apportate dal decreto rilancio, è richiesto che per almeno i due terzi dell’anno solare di durata del piano, siano investite almeno il 70% delle risorse complessive in strumenti finanziari relativi ad imprese residenti nel territorio dello Stato, o in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, diverse da quelle inserite negli indici Ftse Mib e Ftse Mid Cap della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati, in prestiti erogati alle predette imprese nonché in crediti delle medesime imprese. Con riferimento alla concentrazione dell’esposizione verso un medesimo emittente o gruppo, il limite fissato è pari al 20% in luogo del 10% stabilito per i Pir “ordinari”. Inoltre, gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni.

Peraltro, nel caso delle persone fisiche il principio di unicità dei Pir ammette la titolarità di un solo piano di risparmio a lungo termine di tipo “ordinario” e un solo piano di risparmio costituito ai sensi dell’articolo 13-bis del Dl 124/2019 a partire dal primo gennaio 2020. In ogni caso, ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare.
Nel rispetto delle condizioni di legge è consentito beneficiare del regime di esenzione dell’imponibilità dei redditi prodotti dal piano e dall’imposta di successione.

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