Adempimenti

TELEFISCO 2020/ Valido il visto di conformità sulle dichiarazioni «codice 1»

Cambio di rotta delle Entrate: l'intermediario che pone il visto può anche non aver predisposto il modello

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di Gian Paolo Ranocchi e Lorenzo Pegorin

Visto di conformità valido anche nel caso di dichiarazione inviata con il codice 1 (predisposta dal contribuente), a condizione che il professionista che lo appone sia anche quello che invia la dichiarazione e che lo stesso si assuma la responsabilità e il controllo di quanto predisposto dal contribuente.

La risposta
È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate in risposta a uno quesito pervenuto a Telefisco 2020 in tema di visto di conformità. In effetti, il dubbio era legittimo, poiché la risoluzione 99/E del 29 novembre 2019 aveva chiarito in maniera decisa che «è il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione».

Tale impostazione aveva ingenerato un forte dubbio in seno agli operatori circa la validità del visto apposto, in caso di dichiarazione predisposta dal contribuente, ancorché la stessa venisse poi spedita dal professionista che effettivamente ha apposto il visto di conformità.

La risposta vale a dissipare ogni dubbio, poiché anche nell’ipotesi in cui la dichiarazione sia stata già consegnata compilata dal contribuente e quindi nella casella «impegno a presentare in via telematica la dichiarazione» l’intermediario abbia compilato il codice 1 (dichiarazione predisposta dal contribuente) il visto è valido se il professionista che lo ha apposto è anche quello che ne cura la trasmissione telematica del modello e si assume l’onere del controllo e la responsabilità di quanto effettivamente predisposto dal contribuente.

La responsabilità
La risposta non lo dice, ma è bene chiarire che le responsabilità del professionista rimangono sempre e comunque quelle tipiche del visto di conformità.

Si tratta, infatti, di responsabilità che non comportano mai valutazioni di merito, ma il solo controllo relativo alla corrispondenza dei dati esposti in dichiarazione rispetto alle risultanze della documentazione contabile, ossia la correttezza formale della dichiarazione e la regolare tenuta delle scritture contabili.

Il Caf imprese
Sempre in tema di visto di conformità l’agenzia delle Entrate ha avuto modo di chiarire anche la casistica del visto rilasciato dal responsabile assistenza fiscale di un Caf imprese nel caso in cui la dichiarazione sia stata predisposta da una società di servizi partecipata a maggioranza dalle stesse organizzazioni di categorie socie del Caf.

In tale ipotesi i tecnici dell’Agenzia hanno ribadito che per effetto di quanto stabilito dall’articolo 11, comma 1 del decreto 164/99, in caso di apposizione del visto di conformità, le dichiarazioni e le scritture contabili possono essere trasmesse e tenute anche da una società di servizi.

Le stesse si intendono trasmesse e tenute dal Caf, a condizione che tali attività (tenuta e trasmissione) siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso Caf.

Pertanto, in questa casistica è corretto che il visto di conformità sia rilasciato da un rappresentante di un Caf impresa su dichiarazioni predisposte e trasmesse telematicamente da una o più società di servizi partecipate a maggioranza dalle stesse Organizzazioni di categoria socie del Caf.

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