La domanda
Un nuovo ascensore per l’abbattimento delle barriere architettoniche è stato pagato integralmente nel dicembre 2025 ed installato nel 2026. I condomini si sono però accorti che la larghezza della cabina è inferiore di alcuni centimetri rispetto a quelli stabiliti dalla normativa. Ciò comporterebbe la perdita del diritto alla detrazione fiscale del 75%. La soluzione sarebbe quella di regolarizzare la larghezza, portandola ad 80 cm. Ma avendo gran parte dei 15 condomini già usufruito della detrazione fiscale per l’anno in corso, l’operazione di adeguamento dell’impianto entro quale data deve essere effettuata? Risulterebbe, infatti, che entro il 30 novembre 2026 chi ha usufruito della detrazione con tanto di accredito da parte del fisco, in mancanza di questa regolarizzazione delle misura dell’impianto, può provvedere a far rettificare la dichiarazione restituendo quanto indebitamente rimborsato (la prima delle dieci rate). E se tale regolarizzazione dovesse essere effettuata dopo il 30 novembre 2026 o nel 2027, sarà ancora possibile richiedere la detrazione del 75% per i nove anni residui?
G. A. - Bologna
Nel caso di specie, per non perdere il diritto al bonus barriere architettoniche al 75% (articolo 1, comma 365, legge 197/2022, articolo 119 ter e 121 del Dl 34/2020, convertito in legge 77/2020, articolo 1, commi 42 della legge 30 dicembre 2021, n.234, articolo 3 Dl 212/2023, convertito nella legge 17/2024, e articolo 2, Dl 39/2024, convertito in legge 67/2024), l’adeguamento tecnico dell’ascensore deve essere completato e asseverato prima della presentazione della dichiarazione dei redditi (Redditi...



