Terzo settore, enti fuori dai vincoli anticorruzione
Semplificazione degli adempimenti della legge “spazzacorrotti” e revisione degli obblighi di trasparenza per gli enti non profit che intrattengono rapporti con la Pa. Queste alcune delle novità del Dl crescita. Il primo intervento riguarda gli obblighi di rendicontazione per i partiti politici, che con la modifica al Dl 149/13 erano stati estesi anche ad alcune categorie enti non profit che presentassero un collegamento con il mondo politico (come la presenza negli organi direttivi dell’ente, in tutto o in parte, di membri dei partiti o di persone che ricoprano o abbiano ricoperto nei dieci anni precedenti incarichi politici/istituzionali).
Novità, che aveva incontrato il disfavore degli operatori, in quanto esponeva gli enti ad obblighi eccessivamente gravosi (e dispendiosi) per il tipo di attività svolta, anche in considerazione degli ulteriori oneri di trasparenza previsti dalla riforma del Terzo settore e dalla legge 124/17.
Il Dl crescita rimedia a questa problematica, prevedendo che questa ipotesi di equiparazione ai partiti (articolo 5, comma 4, lettera b del Dl 149/13) non trovi applicazione a tutti gli enti del Terzo settore iscritti al Registro unico nazionale e, nelle more dell’istituzione di quest’ultimo, ai soggetti iscritti negli attuali registri di settore (di cui all’articolo 101, comma 3, del Dlgs 117/17). In ogni caso, per associazioni, fondazioni e comitati che rimangono fuori dal Terzo settore, il periodo di tempo da considerare per verificare se scatta l’equiparazione si riduce da dieci a sei anni precedenti l’assunzione della carica, e viene individuato un numero preciso di componenti politici (almeno un terzo) oltre il quale l’ente deve sottostare agli adempimenti dei partiti.
Sul fronte della trasparenza (legge 124/17), arriva la proroga del termine per gli adempimenti pubblicitari di enti non profit (associazioni, fondazioni e Onlus) e imprese che hanno rapporti con la Pa e vengono ridefinite le tipologie di entrate per le quali scatta detto obbligo. I soggetti in questione dovranno pubblicare sul proprio sito internet (o, per le imprese, nella nota integrativa al bilancio), entro il 30 giugno di ogni anno, l’ammontare di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti percepiti da parte di enti pubblici. Fanno eccezione, tuttavia, i contributi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, che in un primo momento sembravano ricompresi nell’obbligo (circolare ministero Lavoro 2/19) e che con il Dl crescita vengono esclusi dal novero delle entrate.
Cambia anche il trattamento sanzionatorio per le violazioni. Rispetto alla versione precedente, la sanzione si applica a tutti gli enti ed è pari all’1% degli importi ricevuti, con un minimo di 2mila euro. Solo in caso di mancato pagamento di quest’ultima, si dovrà procedere con la restituzione delle somme. Infine, si assiste al ripristino della decommercializzazione dell’articolo 148, comma 3, del Tuir per le associazioni assistenziali.
Con un dietrofront rispetto al Dlgs 117/17 viene reintrodotta solo per questi enti la detassazione di corrispettivi specifici/quote supplementari degli associati.