Diritto

Test sul patrimonio minimo per gli enti con personalità giuridica

Per gli enti del terzo settore (Ets) è in corso la fase dei controlli da parte del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) con valutazione del patrimonio minimo per gli enti dotati di personalità giuridica. Si tratta di una procedura particolarmente importante, che coinvolge in questa fase di avviamento del registro molti professionisti, chiamati a redigere la relazione di stima.

Il riconoscimento della personalità giuridica presenta aspetti cui prestare particolare attenzione, specie per gli enti già operativi alla data della richiesta. A tale riguardo è bene ricordare che l’articolo 22 del Dlgs 117/2017 (Codice del terzo settore) richiede, ai fini dell’acquisto della personalità giuridica, un patrimonio minimo costituito da una «somma liquida e disponibile» non inferiore a 15mila euro per le associazioni e 30mila euro per le fondazioni. Patrimonio che se costituito da beni diversi dal denaro, dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di» revisione legale.

La procedura

Si tratta di una consistenza patrimoniale che, come previsto dall’articolo 18 del Dm 106/2020, dovrà risultare sia dall’istanza presentata dal notaio, sia dalla documentazione allegata alla stessa. Per gli enti già preesistenti, infatti, come precisato dallo stesso ministero del Lavoro (circolare 9/2022) ai fini dell’iscrizione nel Registro unico, sarà necessario essere in possesso di una relazione o di una situazione patrimoniale predisposta da un revisore non antecedente 120 giorni dalla richiesta di accesso al Registro, di cui il notaio potrà avvalersi per verificare la sussistenza del patrimonio. Una relazione che, a ben vedere, deve riportare il valore sintetico del risultato della valutazione e l’indicazione che tale valore non sia inferiore al patrimonio minimo richiesto dal Codice del terzo settore.

Con l’attestazione del notaio verrà validata la relazione del revisore, in ogni caso allegata e depositata unitamente all’istanza ai fini del rilascio dall’ufficio competente del Registro della dichiarazione di sussistenza del patrimonio minimo.

Parametri di valutazione

Focus della relazione di valutazione è la determinazione del patrimonio (non il fondo di dotazione), rappresentativo dell’eccedenza delle attività sulle passività. In questo senso depone anche la già citata circolare del ministero, secondo la quale la verifica del patrimonio minimo deve basarsi sulla «consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, inclusa, pertanto, l’eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata». L’importo risultante deve rappresentare la «somma liquida e disponibile» richiesta dal Codice. Sarà, poi, eventualmente l’ente a definire la parte del patrimonio da destinare a patrimonio di dotazione.

Vale la pena osservare, infine, che è ormai terminata la possibilità per gli enti in via di trasmigrazione di avvalersi della possibilità di verificare la sussistenza del patrimonio minimo tramite l’attestazione del patrimonio contabile derivante dai bilanci d’esercizio 2021. La circolare, infatti, concede all’ente di presentare per il riconoscimento della personalità giuridica, in sostituzione della relazione giurata, una situazione patrimoniale antecedente a non più di 120 giorni la presentazione dell’istanza munita di relazione del revisore legale o dell’organo di controllo dell’ente, in cui almeno un componente sia revisore, che ne attesti la «corretta compilazione».

La tempistica era stata prorogata dalla nota 9184 del 16 giugno 2022 del ministero del Lavoro per il solo 2022 a 180 giorni, nel caso in cui il notaio si rendesse disponibile ad accettare l’allungamento dei termini. Un “allargamento” del periodo che ha consentito di adottare il bilancio d’esercizio 2021 come base contabile di riferimento, ma solo per le istanze di iscrizione al Runts avvenute entro il 30 giugno 2022.

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