Finanza

Titolare effettivo individuato con la natura del soggetto

Nello studio del Notariato una tipizzazione dei casiper semplificare la ricerca

di Valerio Vallefuoco

Il Consiglio nazionale del notariato ha pubblicato uno studio dal titolo «La ricerca del titolare effettivo», con l’obiettivo di «aiutare i soggetti obbligati a orientarsi nella quotidiana e insidiosa ricerca del titolare effettivo». Approvato dalla commissione Antiriciclaggio il 9 gennaio 2023, prende le mosse dalla nozione di titolare effettivo e dall’analisi delle fonti per assumere un taglio “operativo”, passando in rassegna casi «diversi da quelli analizzati dal Decreto AR (antiriciclaggio)», per le peculiarità dei soggetti o delle situazioni giuridiche che possono venire in rilievo.

L’approccio suggerito prevede di individuare la natura giuridica del soggetto o le caratteristiche della fattispecie per “tipizzare” il caso, ricondurlo nelle categorie del decreto antiriciclaggio e individuare il titolare.

La casistica è variegata e incentrata sull’analisi di fattispecie in cui è facile imbattersi. L’esame involge casi in cui la difficoltà di individuazione del titolare deriva, ad esempio, dal fatto che non vi è uniformità di vedute sulla natura giuridica del soggetto su cui si appuntano le verifiche antiriciclaggio. È il caso di enti ecclesiastici, università e fondi comuni di investimento, in cui la corretta classificazione dell’ente è strumentale alla scelta dei criteri da applicare per individuare il titolare.

Peculiare è la fattispecie delle criptovalute in cui le criticità sono connesse all’ipotesi di gestione diretta della criptoattività da parte di una persona fisica, per l’impossibilità di utilizzo di un criterio sicuro atto a riferire a una data persona la disponibilità dell’asset, come avviene nelle operazioni con intermediario. Altri casi sono quelli delle società ad azionariato diffuso, laddove dubbi potrebbero sorgere sul loro possibile inquadramento tra i soggetti a basso rischio di riciclaggio, e delle società cooperative per i problemi che può causare il regime autonomo cui sono sottoposte quanto all’individuazione del titolare effettivo.

Non mancano consorzi e società fiduciarie: i primi in quanto implicano un’ indagine sulle modalità di costituzione e una diversificazione dei criteri da usare in base al tipo che ne viene in rilievo nel caso concreto; le seconde, in quanto oggetto di modifica a opera del Dlgs 90/2017, di riforma del decreto antiriciclaggio (Dlgs 231/2007), che ha esteso gli obblighi antiriciclaggio a tutte le società fiduciarie, indipendentemente dalla tipologia.

Infine, spazio alle questioni che in tema di individuazione del titolare pongono le procedure esecutive e fallimentari. Qui è l’incompletezza della norma a generare dubbi oltre che la duplicità di rapporti che si configurano.

Occorre distinguere il rapporto tra gli organi della procedura esecutiva o concorsuale e gli intermediari bancari e il rapporto degli organi con gli acquirenti. Quanto al primo, lo studio affronta la questione dell’applicabilità ai conti della procedura esecutiva e al professionista delegato, da parte degli intermediari bancari, degli obblighi di verifica, escludendo che in linea di principio vi sia obbligo di individuazione del titolare effettivo. Il secondo risente della lacunosità della legislazione, nella misura in cui l’obbligo dell’aggiudicatario di rendere le dichiarazioni sulla verifica previsto dall’articolo 585 del Codice di procedura civile manca di collegamenti con la disciplina antiriciclaggio, lasciando irrisolte questioni rilevanti, come la verifica del contenuto delle dichiarazioni rese.

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