Imposte

Tobin Tax italiana da aggiornare con l'accordo europeo

di Valentino Tamburro

La Tobin Tax "italiana", che è entrata in vigore il 1° marzo 2013, colpisce varie tipologie di operazioni finanziarie, raggruppabili in quattro macro-categorie:

a) azioni;

b) derivati;

c) operazioni ad alta frequenza;

d) obbligazioni che non garantiscono a scadenza il rimborso del capitale (obbligazioni strutturate) .

L'imposta sul trasferimento della proprietà o della nuda proprietà di azioni o altri strumenti finanziari partecipativi emessi da società residenti in Italia è a carico dell'acquirente, secondo le aliquote riportate nella tabella. La compravendita di azioni emesse da una società quotata in borsa non è soggetta all'applicazione dalla Tobin Tax qualora la capitalizzazione della società oggetto dell'operazione sia inferiore a 500 milioni di euro nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene la transazione.

L'imposta sulle transazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati è posta a carico sia del venditore che dell'acquirente. Non si tratta però di un'imposta che colpisce in maniera generalizzata tutte le tipologie di derivati in circolazione. L'imposta è infatti applicabile unicamente agli strumenti finanziari derivati che abbiano come sottostante uno strumento finanziario rientrante nella prima macro-categoria (azioni o titoli similari). Per i derivati finanziari, come evidenziato nella tabella, l'imposta non è proporzionale al valore nozionale dell'operazione ma è dovuta in misura fissa (crescente) per ciascuno scaglione individuato dalla legge. Lo scaglione più elevato, che comprende le operazioni aventi un valore nozionale superiore ad un milione di euro, è tassato con un'imposta fissa di 200 euro nel caso di derivati negoziati in mercati regolamentati e con un'imposta fissa di 40 euro nel caso di derivati over the counter. Come per le azioni, il legislatore ha agevolato la tassazione delle operazioni che avvengono su mercati regolamentati rispetto a quelle che non avvengono tramite tale canale.

La terza categoria di transazioni colpita dalla Tobin Tax è quella delle operazioni ad alta frequenza generate da un algoritmo informatico. In tal caso è prevista l'applicazione di un'imposta dello 0,02 per cento sul controvalore degli ordini oggetto di modifica e cancellazione che avvengono in un lasso temporale molto stretto (non superiore a mezzo secondo) e che non siano inferiori al 60 per cento degli ordini trasmessi. In tal caso l'indice di capacità contributiva non è costituito dall'acquisto di uno strumento finanziario ma il fatto che genera il presupposto d'imposta è il mancato acquisto o la mancata vendita dello strumento finanziario presente nell'ordine oggetto di modifica. In tal caso l'applicazione dell'imposta persegue una finalità prevalentemente extrafiscale. Il tributo incide, infatti, su una strategia potenzialmente speculativa dell'investitore. L'inserimento di un ingente ordine di acquisto, poi rettificato o annullato, potrebbe infatti influenzare il prezzo di un titolo quotato in un mercato regolamentato ed il soggetto che pone in essere tale comportamento potrebbe trarre un diretto vantaggio dall'oscillazione del prezzo essendo a conoscenza, a differenza degli altri operatori del mercato, dell'evoluzione del prezzo del titolo su cui intende speculare nel breve periodo.

Le critiche ai comportamenti dei cosiddetti High Frequency Trader sono state di recente riportate in un libro di Michael Lewis, un giornalista statunitense che si occupa di finanza (si veda Il Sole 24 Ore del 27 aprile 2014). Il dibattito sul contributo della Tobin Tax al contrasto delle operazioni speculative è molto acceso da anni. Per il momento l'unica certezza è che l'elevata mobilità del capitale e la continua ricerca della migliore allocazione degli asset spinge gli investitori più importanti verso quelle piazze finanziarie dove tale imposta non viene applicata. Se l'Italia e gli altri nove Stati troveranno l'accordo definitivo per l'istituzione della Tobin Tax europea, l'attuale versione dell'imposta dovrà ovviamente essere aggiornata con i nuovi parametri europei.

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