Diritto

Transazione fiscale, alt alla richiesta di omologa forzata prima di 90 giorni

Per il Tribunale di Catania l’Agenzia deve avere il tempo di opporsi alla proposta. Non conta che il termine previsto per il concordato (30-60 giorni) scada prima

di Giulio Andreani

La domanda di omologazione forzosa della transazione fiscale non può essere presentata – nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione dei debiti – prima che sia decorso il termine di 90 giorni appositamente stabilito dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 63 del Codice della crisi. È questo l’ineccepibile principio affermato dal Tribunale di Catania (presidente Sciacca, relatore De Bernarndin) con decreto del 19 gennaio 2023, relativo a un caso in cui il 28 novembre 2022 un’impresa, gravata da un rilevante indebitamento tributario, aveva richiesto a tale Tribunale l’omologazione di una transazione fiscale che aveva proposto all’agenzia delle Entrate solo tre giorni prima.

Procedure e tempi

L’articolo 40, comma 4, del Codice prevede che gli accordi di ristrutturazione, contestualmente alla presentazione della domanda con cui ne viene chiesta l’omologazione, siano pubblicati nel Registro delle imprese; ne discende quindi che, nel momento di tale richiesta, questi ultimi, tra i quali rientra la transazione fiscale, devono essere stati già sottoscritti dai rispettivi creditori, poiché in caso contrario non esisterebbero e non potrebbero quindi essere pubblicati.

È vero che, in base all’articolo 63, comma 2-bis, del Codice, il tribunale omologa forzosamente la transazione fiscale anche in mancanza di un accordo con l’agenzia delle Entrate, se il soddisfacimento offerto è conveniente e l’adesione del Fisco è determinante ai fini del raggiungimento delle soglie di efficacia della procedura (pari al 60% dell’importo di tutti i debiti, o, se l’accordo è agevolato, del 30% di tale importo).

Tuttavia, l’assolvimento di tale funzione sostitutiva da parte del tribunale presuppone che il debitore abbia precedentemente e tempestivamente dato all’amministrazione finanziaria la possibilità di esprimersi sulla proposta di transazione che le ha formulato e l’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 63 dispone che, ai fini della omologazione forzosa, l’eventuale adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione. Ciò significa che l’adesione può considerarsi mancante solo dopo che siano inutilmente trascorsi 90 giorni da tale deposito e, poiché la domanda di omologazione forzosa può essere presentata solo in caso di mancanza dell’adesione del Fisco, essa non può essere depositata se il suddetto termine di 90 giorni non è ancora spirato, non potendo l’accordo essere ancora considerato mancante.

Inoltre, l’Agenzia deve essere messa in condizione di potersi opporre e ciò le è consentito solo se può disporre di un congruo periodo per esaminare la proposta di transazione, periodo che il legislatore ha individuato in 90 giorni.

Ciò posto, occorre considerare che, in base al comma 4 dell’articolo 48 del Codice, l’opposizione deve intervenire entro 30 giorni dall’iscrizione della domanda di omologazione nel registro delle imprese, che è eseguita contestualmente al deposito di tale domanda. Pertanto, se quest’ultima è coeva alla proposta di transazione fiscale, il diritto di opposizione delle agenzie fiscali verrebbe sostanzialmente escluso, perché l’opposizione dovrebbe essere proposta in 30 giorni e tale periodo non è mai sufficiente per valutare una proposta di transazione fiscale.

La richiesta di omologazione

La disciplina che deriva da queste disposizioni è quindi la seguente:

a seguito dell’adesione dell’amministrazione finanziaria il debitore può richiedere la omologazione ordinaria della transazione fiscale, depositando l’accordo di ristrutturazione sottoscritto dall’agenzia delle Entrate e dall’agente della Riscossione, senza attendere alcun termine;

l’omologazione forzosa della transazione può essere richiesta solo a seguito del rigetto della proposta senza dover attendere alcun termine ovvero, in mancanza di un provvedimento dell’amministrazione finanziaria, trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di deposito della proposta, dovendo in entrambi casi depositare il debitore, non un accordo sottoscritto, ma il testo dell’accordo proposto al Fisco oggetto di mancata adesione.

LE REGOLE E IL MANCATO COORDINAMENTO DEI TERMINI

1 Omologa forzata

Le condizioni
Il Tribunale omologa forzosamente la transazione fiscale anche in mancanza di un accordo con le Entrate, se il soddisfacimento offerto è conveniente e l’adesione del Fisco è determinante ai fini del raggiungimento delle soglie di efficacia della procedura (60% dell’importo di tutti i debiti, o, se l’accordo è agevolato ex articolo 60 del Codice, 30% di tale importo).
Codice della crisi, articolo 63, comma 2-bis

2 I termini

Tempo minimo di 90 giorni
Ai fini della omologazione forzosa della transazione fiscale da parte del Tribunale, l’adesione dei creditori pubblici deve intervenire entro 90 giorni dal deposito della proposta di transazione: poiché l’adesione non può essere considerata mancante prima del decorso di tale termine, significa che l’omologazione forzosa non può essere richiesta in precedenza.
Codice della crisi
, articolo 63, ultimo periodo del comma 2

3 La procedura

Istanza di regolazione
Dopo la domanda di concordato con riserva, il tribunale fissa un termine tra 30 e 60 giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l’apertura della liquidazione giudiziale, fino ad altri 60 giorni, entro cui il debitore deposita una domanda di regolazione della crisi. Tale termine non è coordinato con quello di 90 giorni stabilito dall’articolo 63.
Codice della crisi, articolo 44

4 Le differenze

La proroga
L’esclusione della proroga per la domanda di regolazione della crisi (articolo 44 del Codice) quando pende un’istanza di liquidazione giudiziale, punta, per la relazione illustrativa del Codice, a «scoraggiare un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e di differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale». Esigenza che non sussiste se la domanda di concordato con riserva precede la richiesta di liquidazione.

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