Finanza

Transazioni fiscali, focus sulla convenienza

Non esiste una percentuale prefissata di soddisfazione dei crediti della liquidazione; ciò che conta è il rispetto della gerarchia dei creditori e la non discriminazione

di Giulio Andreani

Indipendentemente dalle modifiche introdotte nella legge fallimentare dalla L. 27 novembre 2020, n. 159, la valutazione delle proposte di transazione fiscale da parte dell'agenzia delle Entrate diventa sempre più rigorosa. Lo ha precisato la circolare n. 34/E del 29 dicembre 2020 (si veda al riguardo anche l'articolo di Paolo Rinaldi del 29 dicembre), con la quale la Divisione Contribuenti ha reso note utili precisazioni sulla disciplina della transazione fiscale.

La convenienza della transazione fiscale

Il fulcro della valutazione della proposta è costituito dalla convenienza del soddisfacimento dei crediti fiscali da essa previsto rispetto a quello che alternativamente il Fisco riceverebbe in caso di liquidazione dell'impresa debitrice. A questo fine assume particolare rilievo l'attestazione rilasciata da un professionista indipendente ai sensi dell'art. 182-ter della legge fallimentare, che, ove correttamente redatta, è in grado di far acquisire, tanto nel concordato quanto nell'accordo di ristrutturazione, un valore presuntivo alle prospettazioni e alle conclusioni contenute nella proposta; al contrario, se è lacunosa o imprecisa, ne mina i presupposti, favorendone il rigetto e giustificando l'opposizione dell'amministrazione finanziaria all'omologazione del concordato preventivo nel cui ambito la transazione fiscale è inserita. Altrettanto rilevante è, con riguardo al concordato, il parere rilasciato dal commissario giudiziale nella relazione redatta ai sensi dell'art. 172 L.F.: se è favorevole, l'eventuale diniego da parte dell'Agenzia delle entrate deve infatti essere necessariamente corredato da una puntuale motivazione, idonea a confutare analiticamente, in base a elementi chiari, oggettivi e verificabili, le argomentazioni e le conclusioni del commissario stesso; se è sfavorevole, induce l'agenzia ad apprezzare i motivi su cui il parere si fonda e, pertanto, la indirizza verso il rigetto della proposta. In considerazione di ciò è auspicabile che i commissari giudiziali evitino di esporre nelle loro relazioni, come talvolta accade, conclusioni troppo articolate, ipotesi ed espressioni di cautela che sono nemiche della sintesi e della chiarezza e si prestano a interpretazioni non univoche.

La percentuale di soddisfacimento dei crediti fiscali

Con la circolare n. 34/E viene opportunamente precisato che non esistono soglie percentuali di soddisfacimento al sopra o al di sotto delle quali la proposta di transazione debba essere ritenuta meritevole o immeritevole di accoglimento. Ciò che rileva è infatti la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria, l'osservanza del divieto di trattamento deteriore dei crediti fiscali rispetto a crediti privilegiati di rango inferiore e, a maggior ragione, ai crediti chirografari, e -nell'ambito del concordato - l'osservanza dell'ordine delle legittime cause di prelazione.

La durata della dilazione di pagamento

Anche la durata della dilazione di pagamento dei debiti discendenti dalla transazione non può essere determinata sulla base di schemi generalizzati, perché la transazione fiscale è “un abito su misura”, che va modellato sulla base della specifica situazione patrimoniale, finanziaria ed economica di ciascuna impresa debitrice. Conseguentemente la dilazione, come la percentuale di soddisfacimento, varia da caso a caso e dipende dall'entità dei flussi di cassa disponibili per il pagamento dell'importo offerto al Fisco che l'impresa può di anno in anno generare, alla luce del piano di risanamento. La circolare prevede espressamente che la dilazione può avere una durata superiore ai cinque anni, che rappresenta in genere l'orizzonte temporale dei piani, e indica come possibile una dilazione di dieci anni, se il piano è attendibile anche con riferimento a tale arco temporale. Non si possono tuttavia escludere a priori dilazioni superiori, cui corrisponde un maggior soddisfacimento dei crediti fiscali, come dimostrano alcune recenti transazioni con cui è stata prevista una dilazione di oltre venti anni, in particolare se vengono fornite adeguate garanzie.

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