Imposte

Transazione fiscale, l’Agenzia ammette i creditori strategici

Le istruzioni della circolare 34/E per valutare le proposte di trattamento dei crediti. Gli uffici dovranno controllare la veridicità della relazione dell’attestatore

di Paolo Rinaldi

Dopo l’entrata in vigore – il 3 dicembre – delle disposizioni innovative sulla transazione fiscale introdotte dall’articolo 3, comma 1-bis, del Dl 125/2020, l’agenzia delle Entrate con la circolare n. 34 pubblicata il 29 dicembre prende posizione ufficiale sulle novità. I contenuti della nuova circolare vanno a sostituire integralmente le istruzioni sino ad ora impartite agli uffici per valutare le proposte di trattamento del credito tributario presentate dai contribuenti in occasione dei concordati preventivi o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, fornendo anche chiare indicazioni riguardo ai rapporti che gli Uffici stessi debbono instaurare con gli advisors dell’imprenditore in crisi e con il commissario giudiziale. Sono infine fornite importantissime precisazioni e chiarimenti anche riguardo alla cosiddetta «finanza esterna» e ai «creditori strategici».

L’Agenzia, dopo la descrizione degli istituti giuridici sottostanti, si sofferma sulla figura dell’attestatore e sui contenuti della relazione dell’attestatore, riguardo sia alla veridicità dei dati contabili che alla fattibilità del piano: gli uffici dovranno controllare che la stessa abbia le informazioni riportate nella circolare. Negli accordi di ristrutturazione dei debiti, se la relazione di attestazione evidenzia una maggiore convenienza della proposta del debitore per l’Agenzia, gli uffici dovranno attenervisi.

Nel concordato preventivo, essendo presente oltre all’attestazione anche la valutazione autonoma di fattibilità giuridica ed economica del Piano espressa dal commissario giudiziale nella propria relazione ex articolo 172 della Legge fallimentare, l’ufficio dovrà attenersi al parere di convenienza del commissario giudiziale nella predetta relazione, salvo una puntuale motivazione, idonea a confutare analiticamente, in base ad elementi chiari, oggettivi e verificabili, le argomentazioni e conclusioni del commissario stesso.

L’ufficio infatti potrà disattendere le risultanze dell’attestazione o della relazione ex articolo 172 solo a fronte di puntuali e oggettive motivazioni, ad esempio manifesta inattendibilità o infondatezza dei dati, tramite riscontri provenienti da fonti terze. Esso dovrà conseguentemente instaurare un contraddittorio preventivo con gli advisors del debitore, consentendo alle parti di esporre dati e documenti oggettivi, alla ricerca di una composizione.

I flussi di cassa della continuità aziendale non sono ora da computarsi nel confronto con l’alternativa liquidatoria, rilevando solo per la verifica del trattamento non deteriore della pretesa tributaria rispetto ai creditori concorrenti, ex articolo 182-ter, primo comma. Unica eccezione saranno finalmente i creditori strategici, categoria a favore della quale si potrà d’ora in poi riconoscere all’Erario una posizione deteriore: la strategicità dovrà essere giustificata da elementi oggettivi e concreti e non meramente affermata. La percentuale offerta all’Erario sarà libera, purché conveniente; i tempi di pagamento potranno superare i cinque anni, spingendosi sino a dieci: starà al debitore documentare all’ufficio le specifiche circostanze che consentono di rendere attendibile tale orizzonte temporale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©