Transfer price, nuovi standard anche per la diminuzione del reddito
L’articolo 59 della manovrina ( Dl 50/2017 ) - ora all’esame della Camera per la conversione - introduce due modifiche di rilievo alla disciplina del transfer pricing. Da un lato viene riscritto l’articolo 110, comma 7, del Tuir con il superamento del valore normale. Dall’altro, debuttano nuove regole per il riconoscimento delle rettifiche in diminuzione conseguenti a rettifiche definitive dei prezzi di trasferimento operate all’estero (correspondent adjustments). Ma vediamo nel dettaglio.
L’addio al valore normale
L’articolo 59, comma 1, del Dl 50/2017 elimina nel corpo dell’articolo 110, comma 7, del Tuir qualsiasi riferimento al criterio domestico del valore normale (articolo 9, comma 3, del Tuir) e prevede che le componenti reddituali derivanti da operazioni con società non residenti che, direttamente o indirettamente, controllano l’impresa residente, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa residente, siano determinate «con riferimento alle condizioni e ai prezzi che sarebbero stati pattuiti tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili». Attraverso l’esplicito riferimento al principio dell’arm’s lenght, la formulazione della norma domestica che disciplina il transfer pricing viene in tal modo adeguata al criterio previsto dall’Ocse, così come enunciato nell’articolo 9 del modello di Convenzione contro le doppie imposizioni e illustrato dalle linee guida sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali. Come chiarito dalla relazione illustrativa al Dl, la modifica è tesa a rendere più flessibile l’adozione dei metodi di valutazione che meglio possano rispondere alle dinamiche negoziali del mercato, nonché ad allineare la disciplina domestica agli standard internazionali, anche con riferimento ai recenti orientamenti emersi in seno al progetto Beps.
Ulteriore novità recata dalla stessa disposizione è la precisazione che il nuovo principio sarà applicabile sia per le determinazioni in aumento del reddito imponibile in Italia, quanto per quelle in diminuzione (attualmente consentite solo in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri a seguito di Map previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni), alle condizioni previste dall’articolo 31-quater del Dpr 600/1973, introdotto dal successivo comma 2. Viene, infine, disposta la facoltà per il Mef di emanare con proprio decreto linee guida applicative delle nuove regole sulla base delle migliori pratiche internazionali.
Le rettifiche dei prezzi di trasferimento
L’articolo 59, comma 2, del Dl 50/2017 introduce, invece, l’articolo 31-quater al Dpr 600/1973, reca, pertanto, le ipotesi tassative in cui potranno essere riconosciute le rettifiche dei prezzi di trasferimento che in Italia determinano una riduzione del reddito imponibile, ossia, oltre all’esecuzione di accordi derivanti da Map previste da Convenzioni contro le doppie imposizioni o dalla Convenzione 90/436/Ce del 1990 [lettera a)], la conclusione di controlli effettuati nell’ambito dell’attività di cooperazione internazionale i cui esiti siano condivisi dagli Stati partecipanti [lettera b)], ovvero un’istanza presentata dal contribuente, secondo modalità e termini da definire mediante un provvedimento delle Entrate, a fronte di una rettifica in aumento del reddito nella giurisdizione estera che abbia carattere definitivo, sia conforme al principio di libera concorrenza (secondo il vaglio dell’amministrazione fiscale italiana) e sia stata effettuata da Stati con i quali sia in vigore una convenzione contro le doppie imposizioni che consenta un adeguato scambio di informazioni [lettera c)]. Viene, comunque, precisato, che in caso di rigetto dell’istanza resta ferma, in capo al contribuente, la facoltà di richiedere l’attivazione delle Map di cui alla lettera a), ove ne ricorrano i presupposti.
Come si evince dal commento alla norma che si rinviene nella relazione tecnica al Dl, la ratio dell’introduzione delle due ipotesi alternative alle Map è un’auspicata riduzione del numero di Map e dei tempi di istruttoria, cui dovrebbe conseguire un miglioramento dell’efficienza dell’attività amministrativa, anche a seguito della riduzione degli interessi dovuti dallo Stato italiano sulle stesse somme rispetto all’ipotesi dell’attivazione delle Map, che oggi, sulla base dell’esperienza maturata, hanno tempistiche molto lunghe. Rimane da capire come gli auspicati obiettivi riusciranno, in concreto, ad essere realizzati, dato che nell’attuale contesto i lunghi tempi di attesa in caso di attivazione della Map sembrano dovuti più a problematiche organizzative delle Amministrazioni coinvolte che a vincoli effettivi posti dalla normativa. Sembra, pertanto, plausibile ipotizzare uno snellimento delle procedure e una riduzione delle tempistiche solo se questa terza ipotesi comporterà una valutazione autonoma da parte dell’Amministrazione italiana sulla ragionevolezza della contestazione effettuata dallo Stato estero interessato:
■senza una effettiva negoziazione con lo stato estero coinvolto
■e attraverso un ricorso allo scambio di informazioni nei limiti necessari per acquisire le informazioni utili a effettuare detta valutazione autonoma.
Sarà un provvedimento delle Entrate a chiarire le modalità concrete nonché i termini e le condizioni di questa nuova opportunità per il contribuente. Rimane comunque salva la possibilità del contribuente di attivare le procedure amichevoli qualora questa ulteriore opportunità non conducesse a risultati soddisfacenti per lo stesso contribuente.
La manovra correttiva - Dl 50/2017