Controlli e liti

Transfer pricing, il ritardo nella documentazione non fa perdere lo «scudo»

Per la Ctp di Milano 1024/20/2022 l’invio dei documenti oltre i termini non inficia i benefici sulle sanzioni: lo stop scatta solo per elementi sostanziali, non meramente formali

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di Massimo Bellini ed Enrico Ceriana

La consegna della documentazione idonea di transfer pricing oltre il termine di dieci giorni stabilito dal provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate del 29 settembre 2010 non inficia il riconoscimento della penalty protection. Lo ha stabilito la Ctp di Milano 1024/20/2022 (presidente Giucastro, relatore Nicoletti).

La controversia nasce da un rilievo riguardante un’operazione di ristrutturazione posta in essere nel 2014. Per quanto riguarda l’aspetto sanzionatorio il contribuente aveva indicato in dichiarazione il possesso della documentazione di transfer pricing e aveva ricevuto il 21 novembre 2019 un questionario con cui si chiedeva la documentazione stessa. In base al provvedimento del 29 settembre 2010 (articolo 8.2), che disciplinava il regime di oneri documentali per l’anno in verifica, il termine di consegna era di dieci giorni. La scadenza era quindi il 1° dicembre 2019, ma trattandosi di giorno festivo (domenica), la documentazione avrebbe dovuto essere consegnata il giorno successivo, 2 dicembre 2019. La società, invece, trasmetteva la documentazione il 4 dicembre. Per tale motivo l’ufficio non riconosceva la penalty protection nell’atto di accertamento.

I giudici milanesi hanno rigettato la posizione dell’ufficio sulle sanzioni. Correttamente è stato evidenziato che il provvedimento non prevede una disapplicazione automatica delle sanzioni, ma più semplicemente che decorsi i termini di consegna «l’amministrazione non è vincolata» al risconoscimento dell’esimente sanzionatoria. Secondo i guidici «la frase “non è vincolata” non significa che l’amministrazione è obbligata a non applicare il regime premiale e tanto meno che il superamento del termine sia a pena dell’esclusione del beneficio».

I giudici rilevano inoltre che la negazione del regime premiale deve scaturire da elementi sostanziali e non meramente formali come il ritardo di due giorni. Cio è espressamente previsto al paragrafo 8.3 del provvedimento, secondo cui la disapplicazione delle sanzioni deve riguardare i casi di non veridicità, non conformità o non completezza della documentazione, mentre le omissioni o inesattezze parziali che non pregiudicano l’analisi dei verificatori non impattano sulla penalty protection.

Poiché nella controversia in esame il contribuente aveva consegnato «in buona fede» la documentazione che l’ufficio stesso aveva ritenuto adeguata e utilizzata ai fini della verifica e successiva ripresa trasfer pricing, i giudici hanno accolto la richiesta di non applicare le sanzioni.

Si noti che nel sostenere l’approccio “sostanzialistico” la commissione cita anche la Ctp Varese 74/3/18 (già commentata sul Sole 24 Ore del 16 luglio 2018), che aveva riconosciuto la penalty protection a un contribuente che «per mero errore formale» non aveva indicato nel modello dichiarativo il possesso della documentazione (la comunicazione era stata effettuata negli anni precedenti e successivi).

I principi della sentenza sono applicabili anche nel contesto del nuovo regime di oneri documentali, disciplinato dal provvedimento del 23 novembre 2020, anche se i termini di consegna sono diversi per la consegna della documentazione (20 giorni) mentre rimangono invariati per richieste ulteriori (sette giorni).

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