I trasferimenti di beni essenziali nel servizio di trasporto pubblico locale (Tpl) tra concessionari configurano delle cessioni di beni e non una cessione di azienda, in quanto obbligatoriamente disciplinati dalla legge e dai bandi di gara.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 108/2021 del 15 febbraio, ha affrontato un tema annoso in ambito di trasferimento dei beni nei servizi di Tpl e ha potuto configurare chiaramente, per il caso di specie, la sussistenza di un’operazione di cessione di beni e non di cessione di azienda, sulla base delle condizioni normativamente previste dalla legge regionale e dal bando di gara.

Solitamente nell’ambito del trasporto pubblico locale – Tpl i trasferimenti di beni avvengono fra società private, ma nell’ambito di un contesto pubblicistico, in quanto dette società sono concessionarie di un servizio di trasporto pubblico, disciplinato da leggi regionali. Nel caso prospettato dalla Regione istante, i gestori del servizio pubblico «uscenti» avevano l’obbligo di cedere al gestore «entrante», al termine della concessione, i beni essenziali, individuati dalla stessa legge che disciplina il Tpl.

Trattasi, peraltro, di beni acquistati con finanziamento pubblico, sui quali grava il vincolo di destinazione, quali beni strumentali per la realizzazione del servizio di trasporto pubblico.Il dubbio rappresentato dall’istante deriva da talune richieste dei concessionari uscenti riguardo la asserita qualificazione della cessione di beni essenziali come cessione di azienda e non come cessione di beni.

Tuttavia, ricorda l’amministrazione, il termine azienda deve riguardare l’azienda e il complesso aziendale nel suo insieme, quale «universitas» di beni materiali, immateriali e rapporti giuridico-economici suscettibili di consentire l’esercizio dell’attività di impresa e non i singoli beni che compongono l’azienda stessa.Ciò implica che non si possono fissare aprioristicamente quali beni e rapporti siano necessari a costituire un’azienda, poiché non assume esaustiva rilevanza il semplice complesso di beni, ma anche i legami giuridici e di fatto tra gli stessi, nonché la loro destinazione finale. Nel caso di specie, le cessioni dei singoli beni da parte dei gestori uscenti non sono identiche fra loro, cedendo taluni autobus, attrezzature varie, immobili ceduti o dati in locazione, il personale dipendente la cui cessione, peraltro, risponde a logiche diverse dalla necessità di consentire l’espletamento del servizio, quanto piuttosto la necessità di garantire, per legge, la salvaguardia occupazionale di coloro che sono direttamente addetti al servizio di autotrasporto.

L’utilizzo di tali beni è strettamente connesso ed intrinsecamente collegato alla titolarità giuridica del contratto di concessione che costituisce l’elemento necessario ad assicurare la loro funzionalità al servizio di Tpl. Il trasferimento riguarda comunque singoli beni qualificati come «essenziali» per il servizio dalle delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti e dalla legge regionale che prevede l’obbligo, in capo al gestore uscente, di trasferirli al gestore entrante al termine della concessione.

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