La domanda
Al punto 8 della circolare 4/E/2018, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il sostituto d'imposta, nel caso in cui le ritenute a debito del mese siano insufficienti per coprire i crediti da 730 caricati nel mese nei cedolini, deve corrispondere i crediti in percentuale uguale a tutti i dipendenti (percentuale data dal rapporto tra le ritenute totali a debito e le ritenute totali a credito). Si chiede se il trattamento integrativo (legge 21/2020) e il bonus fiscale e l’ulteriore detrazione (legge 207/2024) possano essere esclusi dal monte delle ritenute a debito e recuperati su contributi previdenziali (o Irap) come avveniva con il bonus Renzi (Dl 66/2014). Oppure anche questi ultimi devono essere tenuti in considerazione al fine di calcolare il totale delle ritenute totali a debito del mese?
S. S. - Padova
La compensazione tra trattamento integrativo e debiti contributivi è astrattamente compatibile e segue le ordinarie modalità di compensazione orizzontale o “esterna” previste dalla normativa vigente ex articolo 17, Dlgs 241/1997. Stessa cosa in riferimento all’indennità aggiuntiva come introdotta dalla legge 207/2024. Per l’ulteriore detrazioni, invece, la stessa opera in riduzione delle ritenute Irpef come per le detrazioni da lavoro dipendente e, dunque, non viene esposta in F24 con alcun codice...



