La domanda

Al punto 8 della circolare 4/E/2018, l'agenzia delle Entrate chiarisce che il sostituto d'imposta, nel caso in cui le ritenute a debito del mese siano insufficienti per coprire i crediti da 730 caricati nel mese nei cedolini, deve corrispondere i crediti in percentuale uguale a tutti i dipendenti (percentuale data dal rapporto tra le ritenute totali a debito e le ritenute totali a credito). Si chiede se il trattamento integrativo (legge 21/2020) e il bonus fiscale e l’ulteriore detrazione (legge 207/2024) possano essere esclusi dal monte delle ritenute a debito e recuperati su contributi previdenziali (o Irap) come avveniva con il bonus Renzi (Dl 66/2014). Oppure anche questi ultimi devono essere tenuti in considerazione al fine di calcolare il totale delle ritenute totali a debito del mese?
S. S. - Padova

La compensazione tra trattamento integrativo e debiti contributivi è astrattamente compatibile e segue le ordinarie modalità di compensazione orizzontale o “esterna” previste dalla normativa vigente ex articolo 17, Dlgs 241/1997. Stessa cosa in riferimento all’indennità aggiuntiva come introdotta dalla legge 207/2024. Per l’ulteriore detrazioni, invece, la stessa opera in riduzione delle ritenute Irpef come per le detrazioni da lavoro dipendente e, dunque, non viene esposta in F24 con alcun codice...

Riproduzione riservata Ⓒ