Valutazione dei crediti in bilancio in base al costo ammortizzato e al fattore temporale
La valutazione dei crediti in bilancio dal primo gennaio 2016 deve tener conto del criterio del costo ammortizzato nonché del fattore temporale, vale a dire del tempo che intercorre tra la prima iscrizione e la scadenza del credito stesso.
Sono queste le novità introdotte nell'articolo 2426, comma 1, numero 8) del codice civile, per effetto delle modifiche apportate dal Dlgs 139/2015.
Se dal punto di vista soggettivo, le nuove regole interessano le imprese di medio grandi dimensioni che non possono redigere il bilancio in forma abbreviata e possono essere applicate facoltativamente dalle micro e dalle piccole imprese (2435-bis e ter del codice civile), dal punto di vista oggettivo, possono non essere applicate (in via transitoria) ai crediti già esistenti alla data del primo gennaio 2016.
Il costo ammortizzato
La definizione del costo ammortizzato deve essere rinvenuta, per espresso rinvio operato dall'articolo 2426, comma 2 del codice civile, nelle regole dettate dai principi contabili internazionali (Ias 39, par. 9).
La valutazione al costo ammortizzato - da operare sia nella fase della rilevazione iniziale sia in quella della valutazione successiva - consiste nell'allineare il valore iniziale dell'attività al valore del suo rimborso a scadenza tenendo conto dei componenti positivi e negativi direttamente riferibili alla transazione quali le commissioni, gli onorari, gli oneri di trasferimento e gli importi addebitati al debitore per le attività effettuate per definire le condizioni del credito, le relative garanzie e per predisporre la documentazione. In applicazione di tale metodologia, pertanto, i componenti positivi e negativi di transazione sono imputati lungo la vita utile dello strumento e l'interesse iscritto nel conto economico è quello effettivo e non quello nominale derivante dagli accordi negoziali.
Il fattore temporale
La seconda novità introdotta con riferimento alla valutazione dei crediti riguarda la necessità di tener conto anche del fattore temporale.
È necessario, infatti, attualizzare i crediti che al momento della rilevazione iniziale non sono produttivi di interesse o li producono secondo un tasso significativamente diverso da quello di mercato. Per far ciò, pertanto, in sede di rilevazione iniziale, occorre confrontare il tasso di interesse effettivo con il tasso di interesse di mercato, perché se se il primo fosse sensibilmente diverso dal secondo, l'attualizzazione dovrebbe essere effettuata usando quello di mercato, inteso come il tasso di interesse che sarebbe stato applicato se due parti indipendenti avessero negoziato un'operazione similare di finanziamento con termini e altre condizioni comparabili a quella oggetto di esame.
La differenza positiva o negativa scaturente tra il valore nominale (al netto dei costi/ricavi di transazione) ed il valore dei flussi finanziari futuri attualizzati al tasso di interesse di mercato, deve essere rilevata a conto economico come componente finanziaria lungo la durata del credito utilizzando il criterio del tasso di interesse effettivo.
Secondo la bozza dell’Oic 15, sia il criterio del costo ammortizzato che l'attualizzazione dei crediti possono non essere applicati ai crediti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'articolo 2423, comma 4, del codice civile, come nel caso, ad esempio, di crediti a breve termine - ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi.
I nuovi criteri per la valutazione dei crediti in bilancio sono stati commentati ed esemplificati in una recente nota operativa della Fondazione Accademia Romana di Ragioneria.