Versamenti Iva sospesi agli enti non profit per le attività commerciali
Sospensione dei versamenti Iva anche per gli enti non profit che esercitano attività commerciale. È quanto emerge dalla circolare 9/E/2020, a commento dei provvedimenti adottati col decreto liquidità (articolo 18 Dl 23/2020).
La proroga delle scadenze per i versamenti fiscali e previdenziali degli enti era già stata prevista dal Dl Cura Italia, ma con specifiche restrizioni e limitazioni in merito alla tipologia di attività esercitata e all’ammontare dei ricavi (articoli 61 e 62). La situazione cambia con l’ultimo provvedimento e proprio su questo si sofferma l’Amministrazione finanziaria, specificando quali sono gli enti che beneficiano della sospensione e con quali modalità, a seconda della natura (commerciale o meno) dell’attività svolta.
La circolare conferma l’interpretazione estensiva dell’articolo 18 comma 5 che avevamo fornito su queste pagine: la sospensione dei versamenti si applica a tutti gli enti non commerciali che svolgono attività istituzionali non in regime d’impresa, a prescindere dal settore di attività in cui operano e dalla presenza di un calo nel fatturato. Il documento rinvia sul punto alla definizione generale dell’articolo 73, comma 1, lettera c) del Tuir (che parla di enti pubblici e privati diversi dalle società, trust che non hanno per oggetto esclusivo/principale l’esercizio di attività commerciale e organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti in Italia) ampliando, dunque, la platea dei soggetti richiamati dal precedente articolo 61 (che si riferisce solo agli enti attivi in specifici settori individuati). I benefici si renderanno così applicabili ad un’ampia categoria di enti non profit all’interno della quale rientrano anche gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, richiamati all’articolo 18 a titolo esemplificativo. Tali soggetti potranno sospendere per i mesi di aprile e maggio i versamenti relativi alle ritenute alla fonte per redditi da lavoro dipendente/assimilato, ai contributi previdenziali/assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. I relativi versamenti potranno essere effettuati entro il prossimo 30 giugno (in unica soluzione o con un massimo di 5 rate mensili).
La disposizione in tema di enti non commerciali non richiama invece i versamenti Iva, i quali sono sospesi solo per gli enti che svolgono anche attività d’impresa. Al riguardo, importante è la precisazione dell’Amministrazione finanziaria, la quale fa confluire in questa categoria sia coloro che esercitano attività di impresa in via esclusiva o prevalente, sia gli enti non commerciali che esercitano la medesima attività come connessa o accessoria a quella istituzionale.
In entrambi i casi, possono beneficiare della sospensione solo gli enti che rispettano i parametri dei commi 1 e 3 dell’articolo 18, ossia aver registrato nel mese di marzo 2020 una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi rispetto a marzo 2019 che va dal 33% (per ricavi o compensi fino a 50milioni di euro) al 50% (se superiori a 50milioni).
Con la precisazione che, quando l’attività commerciale è non prevalente, tali condizioni dovranno essere integrate limitatamente a tale attività.