Fusioni con effetto dopo il 30 aprile 2020 con dubbi sul calcolo del contributo a fondo perduto. La circolare 15/E si limita a disciplinare le operazioni straordinarie attuate tra gennaio 2019 e aprile 2020, richiedendo di cumulare i valori (ricavi 2019 e fatturati di aprile) delle società coinvolte ai fini della verifica dei parametri.

Per le fusioni aventi efficacia dal 1° maggio 2020 (e prima dell’invio), si dovrebbero conseguentemente predisporre conteggi e domande distinte con trasmissione da parte dell’incorporante per conto dell’incorporata. Quest’ultima, infatti, non cessa la attività ma la prosegue senza soluzione di continuità con la partita Iva del soggetto avente causa.

Le richieste di contributo a fondo perduto, anche a causa di un testo normativo impreciso (il termine «fatturato», ad esempio, non ha riscontro in nessun’altra norma), continuano a generare dubbi applicativi.

Le operazioni realizzate entro aprile
Per le società che, nel corso del 2019 e nei primi mesi del 2020, hanno realizzato una operazione straordinaria neutrale (trasformazione omogenea, fusione o scissione) la circolare 15/E prevede di unificare le posizioni soggettive che danno origine alla spettanza del contributo.

Pertanto, l’incorporante (fusione tra gennaio 2019 e aprile 2020) dovrà in primo luogo sommare ai propri ricavi 2019 quelli della incorporata e fare il confronto col tetto di 5 milioni (indicazione, questa, che penalizza due Pmi che, unendosi, hanno superato la soglia di legge). Nel calcolo del calo del fatturato, si cumuleranno gli importi delle due società di aprile 2019 e si farà il confronto con i dati dell’incorporante dello stesso mese del 2020 (o con i dati cumulati se la fusione ha avuto efficacia proprio in aprile).

Per le scissioni, si seguirà lo stesso metodo, con conteggi in verità assai complicati.

Nella scissione parziale a favore di beneficiaria preesistente, la scissa, ai fini della verifica della soglia di 5 milioni, dovrà ridurre i propri ricavi 2019 di quelli ascrivibili al ramo di azienda trasferito alla beneficiaria, la quale dovrà sommarli ai propri. Anche il fatturato di aprile 2019 della scissa dovrà essere rideterminato attribuendone “virtualmente” una quota parte alla beneficiaria che lo sommerà al proprio.

Ciò per omogeneità nei calcoli, in quanto il fatturato dello stesso mese del 2020 (sia nella fusione che nella scissione) tiene già conto degli effetti della riorganizzazione (la circolare fa infatti l’esempio di una operazione realizzata a marzo 2020).

Se questi dati disaggregati non risultano da scritture contabili sezionali, si dovrebbe, a nostro avviso, determinarli con la regola delle posizioni soggettive (articolo 173, comma 4, Tuir) e cioè in base alla percentuale di patrimonio netto contabile trasferito alla beneficiaria.

Una regola analoga, secondo la circolare, deve essere seguita anche per i casi di conferimento e cessione di azienda (che non sono operazioni con efficacia successoria, ancorché il conferimento sia neutrale fiscalmente), ma solo (almeno così pare di capire) se si tratta di operazioni a favore di società costituite dal 1° gennaio 2019. Questo per evitare che l’avente causa di queste operazioni aziendali possa beneficiare delle vantaggiose disposizioni previste per le nuove attività che non richiedono il calo del fatturato di oltre il un terzo come condizione per l’accesso al contributo.

Le fusioni con effetto da maggio
Restano da chiarire le modalità per le fusioni effettuate dopo il 30 aprile 2020, ma prima dell’invio dell’istanza telematica. In questo caso, si è in grado di determinare autonomamente per le due società tutti i parametri (ricavi 2019 e fatturato aprile 2010 su aprile 2019).

Sicché sarebbe ragionevole operare con un modello distinto per l’incorporata presentato a suo nome dal legale rappresentante della incorporante (senza dunque cumulare i dati con quelli dell’incorporante in un’unica domanda) alla stregua di quanto previsto per i casi di eredi che proseguono l’attività del de cuius.

Una conferma ufficiale sarebbe opportuna dato che il modello non prevede come codice dichiarante quello delle società incorporanti.

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